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Il codice dei contratti delinea questa possibilità/eccezione all’art. 57 c. 2 lettera b). La stazione appaltante per determinare che vi sia un solo operatore in grado di fornire il bene che le occorre dovrà effettuare una indagine di mercato e solo in seguito ad essa ne descriverà l’esito nell’atto di adozione della procedura. A Tal riguardo è necessario puntualizzare anche quanto la giurisprudenza ha già espresso:…..“Il ricorso al sistema di scelta della procedura negoziata senza pubblicazione del bando per la stipula di un contratto relativo a lavori, forniture e servizi pubblici, prevista dall’art. 57 comma 2 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, rappresenta un’eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorsualità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva” (Cons. St., Sez. V, 2 novembre 2011, n. 5837).

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Questo articolo è stato scritto da...

Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.