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Diritto processuale amministrativo e Contenzioso appalti, la legittimazione ad agire per l’impugnazione di un provvedimento di interdittiva antimafia

Tale sentenza del Consiglio di Stato rigetta l’appello, confermando l’inammissibilità del ricorso contro il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di aggiornamento dell’interdittiva antimafia. E’ inammissibile per difetto di legittimazione l’azione diretta a far valere l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di aggiornamento dell’interdittiva antimafia proposta da singoli soci della società destinataria della misura stessa. Infatti, con sentenza n. 3/2022, l’Adunanza plenaria ha escluso la configurabilità di qualsivoglia posizione di interesse legittimo in capo a soggetti non immediatamente destinatari del potere pubblico (appunto i soci della società colpita da interdittiva), in virtù della caratterizzazione stessa dell’interesse legittimo, connotato da un “rapporto diretto e immediato tra l’esercizio del potere amministrativo … e l’interessato all’esercizio del potere medesimo” (cfr. Ad. Plen. cit.). 

Il motivo principale è la mancanza di legittimazione dei soci della società destinataria del provvedimento, in quanto non hanno un interesse diretto e immediato rispetto al provvedimento stesso, come richiesto dalla giurisprudenza. 

La sentenza del Consiglio di Stato si concentra sulla questione della legittimazione ad agire nel caso di impugnazione del silenzio-rifiuto dell’amministrazione sull’istanza di aggiornamento di un’interdittiva antimafia. L’interdittiva antimafia è un provvedimento amministrativo che colpisce la società, impedendole di contrattare con la pubblica amministrazione. La società, o i suoi rappresentanti legali, possono presentare un’istanza per chiedere l’aggiornamento della misura, che potrebbe portare alla revoca o modifica della stessa. 

Il Consiglio di Stato, seguendo l’orientamento della giurisprudenza consolidata, ribadisce che per l’impugnazione del silenzio-rifiuto è necessario che il ricorrente abbia un interesse diretto e differenziato rispetto al provvedimento. Nel caso specifico, i soci della società non sono considerati immediatamente destinatari del provvedimento di interdittiva antimafia, in quanto il provvedimento colpisce direttamente la società e non i soci in quanto tali. 

Il concetto di “interesse legittimo” è fondamentale in questo contesto. L’interesse legittimo non è solo un interesse generico, ma deve essere un interesse qualificato, diretto ed attuale, che possa essere leso da un provvedimento amministrativo. I soci, in quanto tali, non hanno un interesse direttamente leso dall’interdittiva, ma piuttosto un interesse riflesso, che dipende dalla sorte della società stessa. 

Di conseguenza, il ricorso presentato dai soci è stato dichiarato inammissibile perché non sussisteva il presupposto dell’interesse legittimo, e quindi della legittimazione ad agire, richiesto per l’impugnazione del silenzio-rifiuto dell’amministrazione. La pronuncia del Consiglio di Stato sottolinea che la natura del rapporto tra i soci e il provvedimento di interdittiva antimafia è mediata e non diretta, pertanto non possono agire direttamente per impugnare il silenzio-rifiuto sull’istanza di aggiornamento della stessa. 

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Redazione MediAppalti
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