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Sulla previsione dell’obbligo di riassorbimento del personale non come condizione di partecipazione alla gara, ma come criterio premiale

“…per costante giurisprudenza di questa Sezione (ex multis, sentenze nn. 1576/2021, 8442/2020, 4796/2020, 389/2020, 750/2019, 726/2019) l’obbligo sotteso alla clausola sociale, che richiede un bilanciamento fra valori antagonisti (V Sezione, sentenza n. 6761/2020), non può mai essere assoluto (id est, tale da comprimere le esigenze organizzative dell’impresa e da impedire una efficiente ed efficace combinazione dei fattori della produzione), ciò che appare dirimente nel caso di specie è che – in tale prospettiva – la lex specialis prevedeva l’obbligo di riassorbimento del personale non come condizione di partecipazione alla gara, ma come criterio premiale. Il T.A.R. ha, pertanto, correttamente valutato la legittimità, sotto questo profilo, dell’aggiudicazione della gara all’offerta della controinteressata.”

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Redazione MediAppalti
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