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In applicazione del regime previgente l’art. 38, comma 2-bis de Codice, risulta inammissibile la regolarizzazione ex post della mancata allegazione del documento di riconoscimento alle dichiarazioni sostitutive

“L’omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti non può essere considerata alla stregua di un’irregolarità sanabile in applicazione dell’art. 46 del codice dei contratti e, quindi, non ne è permessa l’integrazione o la regolarizzazione postuma ( almeno per le gare ratione temporis sottratte al nuovo regime di cui al comma 2-bis dell’art. 38 cit.), non trattandosi di rimediare a vizii puramente formali; e ciò tanto più quando non sussistano equivoci o incertezze generati dall’ambiguità di clausole della legge di gara (ex plurimis, Cons. St., V, 5 settembre 2011, n. 4981, nonché, da ultimo, Cons. Stato, V, n. 4842 del 30.9.2013 e Cons. St., III, 15 gennaio 2014, n. 123)”.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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