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Sulla discrezionalità della stazione appaltante nel fissare i requisiti di partecipazione

Le stazioni appaltanti possono comunque discrezionalmente fissare requisiti di partecipazione più rigorosi e restrittivi rispetto a quelli previsti dalla normativa in materia con riguardo alla peculiarità dell’appalto, nell’esercizio del potere dovere di adottare le misure più adeguate, opportune e congrue per il perseguimento dell’interesse pubblico e il requisito di cui trattasi appare preordinato ad assicurare l’idoneità delle concorrenti allo svolgimento del peculiare servizio oggetto di gara, al fine di ottenere la necessaria garanzia qualitativa di esecuzione dell’instaurando rapporto contrattuale, e non sproporzionato.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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