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1. Sulla mera dichiarazione di impegno a disporre, “in caso di aggiudicazione” e “per tutto il periodo della concessione”, di un centro di preparazione pasti

“Non ha errato il primo giudice nel valorizzare la precisione dell’art. 12 del capitolato speciale, a tenore del quale requisito di partecipazione alla procedura era la mera dichiarazione di impegno a disporre, “in caso di aggiudicazione” e “per tutto il periodo della concessione”, di un centro di preparazione pasti a distanza non superiore a 20 km effettivi dal centro cittadino, dotato delle necessarie attrezzature e autorizzazioni sanitarie per l’espletamento del servizio.

Invero, sia la formulazione letterale della clausola (testualmente incentrata su dichiarazione di tenore meramente impegnativo e non ricognitivo ed ancorata, in termini prospetticamente condizionali, alla eventualità dell’esito aggiudicatorio), sia la (necessaria e coerente) interpretazione proconcorrenziale della stessa (che si conforma al diffuso intendimento della disponibilità di un centro di cottura localizzato quale requisito di esecuzione delle prestazioni negoziali e non di partecipazione alla gara: cfr. ex permultis Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2019, n. 2190; Id., 17 luglio 2018, n. 4390; Id. 18 dicembre 2017, n. 5929; Id., 24 maggio 2017, n. 2443), fanno palese che – come correttamente ritenuto dalla stazione appaltante – ai concorrenti non era richiesto di disporre di un centro di cottura al momento della presentazione dell’offerta, ma solo di garantirne il possesso in caso di esito favorevole della gara.”

2. L’incompatibilità tra le funzioni di RUP e di componente della commissione giudicatrice deve essere dimostrata in concreto

“…vale, di là da ogni altro rilievo, osservare che, per comune intendimento, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, che non può essere ravvisata nessuna automatica incompatibilità tra le funzioni di RUP e quelle di componente della commissione giudicatrice di gara, a meno che non venga dimostrata in concreto l’incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi; ciò, nell’ottica di una lettura dell’art. 77 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 che si pone in continuità con l’indirizzo interpretativo formatosi sul comma 4 dell’art. 84 del previgente d. lgs. n. 163/2006 (cfr. Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2018, n.6082).”

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