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1.      Il procedimento di verifica dell’offerta è avulso da ogni formalismo ed è improntato alla massima collaborazione tra stazione appaltante e offerente

1. In ordine al procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, l’art. 88 del D. Lgs. 163/2006 prevede una scansione di natura dilatoria, i cui termini non possono essere inferiori a quelli ivi previsti.

Ne consegue che nulla vieta, nel rispetto del canone di ragionevolezza, comunque conformato all’esigenza che le procedure di aggiudicazione si concludano celermente ed in tempi certi, che la stazione appaltante assegni termini superiori.

Per la pacifica giurisprudenza, la verifica di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, ma mira ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile o inattendibile, e dunque se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto. Pertanto, il procedimento di verifica è avulso da ogni formalismo ed è improntato alla massima collaborazione tra stazione appaltante e offerente; il contraddittorio deve essere effettivo; non vi sono preclusioni alla presentazione di giustificazioni, ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte; mentre l’offerta è immodificabile, modificabili sono le giustificazioni, e sono ammesse quelle sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione, a garanzia di una seria esecuzione del contratto. (Consiglio Stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3146).

Nei limiti della ragionevolezza (discendente da dati variabili tra i quali va annoverato, anche, anche quello rappresentato dalla complessità dell’appalto, dal valore del medesimo, dal numero delle voci oggetto di rilievo e giustificazioni, etc.), quindi, non vi sono limitazioni prefissate al potere di verifica della stazione appaltante.

2. Quando un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell’offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima

2. Per la pacifica giurisprudenza non è escluso che si possa procedere, in sede di verifica di anomalia, ad un limitato rimaneggiamento dei suoi elementi, purché la proposta contrattuale non venga modificata o alterata (Consiglio Stato, sez. VI, 7 marzo 2008, n. 1007; sez. VI, 26 aprile 2005, n. 1889; sez. V, 11 novembre 2004, n. 7346).

Rileva il Collegio che l’art. 87, comma 1, del decreto legislativo12 aprile 2006, n. 163, nella versione antecedente alla modifica introdotta dall’articolo 4-quater, comma 1, lettera c), punto 1), del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 dispone che, “Quando un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell’offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima”.

L’utilizzo dell’inciso “in aggiunta” esclude la fondatezza delle dette censure e consente di rilevare che, purché l’utile di impresa sia indicato e risulti permanere all’esito della verifica d’anomalia, e purché non si registrino indebite “sostituzioni di voci”, il rimaneggiamento dell’offerta appare non soltanto consentito, ma addirittura fisiologico.

L’entità del rimaneggiamento deve ovviamente essere rapportato al numero delle “voci” ed all’importo complessivo dell’appalto: nel caso di specie la pluralità di voci in cui si articolava l’offerta, la complessità delle opere, e l’elevatissimo importo dei lavori (circa 360 milioni di Euro) ben consentono di ritenere che non si verta in una ipotesi di inammissibile stravolgimento dell’offerta ma, appunto, di un limitato, e per questo consentito ed ammissibile, rimaneggiamento che non ne ha alterato la sostanza.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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