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L’art. 3, comma 1 lett. u) del d.lgs. n. 50/2016 definisce raggruppamento temporaneo “un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta”.

L’art. 48 distingue poi, anche relativamente all’appalto di servizi e forniture, tra “raggruppamento di tipo verticale” e “raggruppamento di tipo orizzontale”: a) nel primo caso, “il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie” b) nel secondo caso, “gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione”.

L’alternativa postula la distinzione tra “prestazioni principali” e “prestazioni secondarie”, che è preciso compito della stazione appaltante indicare “nel bando di gara”: ne discende che “la possibilità di dar vita a raggruppamenti di tipo verticale sussiste solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara le prestazioni principali e quelle secondarie, non potendo il concorrente provvedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo tra quelle principali e quelle secondarie” (Cfr. Cons. Stato, sez. III, 26 settembre 2019 n.6459). Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2183 del 31 marzo 2020 pur riconoscendo il consolidato orientamento secondo cui, in assenza di una suddivisione netta tra prestazione principale e prestazioni secondarie, non sia ammissibile la partecipazione di RTI verticali, stabilisce che la mera indicazione delle parti della prestazione che ogni operatore si incarica di eseguire all’interno della compagine imprenditoriale associativa non implica, come tale, la prefigurazione di un raggruppamento verticale (ostandovi la pregiudiziale distinzione programmatica tra prestazioni principali ed accessorie), ma evoca esclusivamente la ripartizione interna, tra i concorrenti raggruppati, della esecuzione della prestazione unitariamente considerata.

Se la prestazione è “unitaria” rimarrà tale anche se venga “suddivisa verticalmente” tra le varie imprese del RTI. L’indicazione separata e la specificazione delle parti di servizio che verranno eseguite dai singoli operatori economici non può ritenersi equivalente ad una ripartizione di tipo verticale ed ad una arbitraria scomposizione della prestazione da parte della associazione concorrente”.

“Se ne trae conferma dal rilievo che – nella ribadita assenza della distinzione formale tra prestazioni principali e prestazioni secondarie – la responsabilità degli operatori associati per la corretta esecuzione dell’appalto gravava solidalmente su tutti i componenti, non essendo “limitata all’esecuzione delle prestazioni di relativa competenza” (Cfr. art. 48, comma 5 d. lgs. n. 50/2016).

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Redazione MediAppalti
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