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L’articolo 88 del dpr 207/2010, nell’esplicitare il contenuto del contratto di avvalimento richiamato dall’art. 49 del Codice dei contratti pubblici, chiarisce che lo stesso deve riportare “in modo compiuto, esplicito ed esauriente” le seguenti indicazioni: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.

Da ciò ne discende che è invalido il contratto di avvalimento che prevede, quale proprio oggetto, l’impegno dell’ausiliaria “a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto” oggetto della gara. Trattasi, infatti, di una dizione generica, dalla quale non è possibile evincere in modo determinato e specifico le risorse e i mezzi prestati per l’esecuzione del contratto.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la semplice messa a disposizione dei requisiti, svincolata da qualsivoglia collegamento concreto con risorse materiali o immateriali, snatura l’istituto dell’avvalimento “per piegarlo ad una logica di elusione dei requisiti stabiliti nel bando di gara” (Cfr ex multis Consiglio di Stato , sez. V, sentenza 10.01.2013 n° 90, Tar Toscana, sent. 443/2013, Tar Lombardia, sent. 3290/2012).

In altri termini, dal contratto di avvalimento deve emergere, in modo chiaro, quali siano i mezzi e le strutture, quale personale qualificato, quali tecniche operative, verranno messe a disposizione della società ausiliata per sopperire ai requisiti di capacità dei quali la medesima è carente.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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