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In linea di principio vi è di fatto un divieto generale di avvalimento multiplo. Il comma 8 dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 non consente che l’imprenditore ausiliario presti i propri requisiti a più di un concorrente, e naturalmente anche che partecipi esso stesso alla gara; ciò non soltanto perché verrebbe naturalmente meno il principio di segretezza dell’offerta, ma anche perché potrebbe configurarsi un conflitto di interessi tra ausiliata e ausiliaria.

Per il caso in cui sia violato tale divieto è prevista la sanzione dell’esclusione dalla gara di tutte le imprese che si siano avvalse dello stesso soggetto (salva la responsabilità di quest’ultimo nei confronti delle prime), mentre in caso di partecipazione dell’ausiliario l’esclusione dovrebbe riguardare se stesso.

Tuttavia, il divieto di avvalimento multiplo contempla un’eccezione, ai sensi del comma 9, allorché concerna particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo numero di imprese; in questo caso il bando può consentire che una stessa impresa presti l’avvalimento a più concorrenti, nel limite massimo ivi prefissato.

La norma sembrerebbe richiedere, in tale caso, all’ ausiliario di praticare le medesime condizioni a tutti gli imprenditori ausiliati.

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Avv. Massimo Rizzi
Avvocato amministrativista, consulente in materia di appalti pubblici
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