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Con il rinvio al contenuto dell’art. 153, comma 2, del regolamento, l’ultimo comma dell’art. 302 rende applicabile anche gli appalti di forniture e di servizi il regime dei termini iniziali fissati per l’esecuzione del contratto in materia di lavori.

Anche negli appalti di servizi e forniture, l’esecuzione della prestazione contrattuale deve avvenire, per le amministrazioni statali, non oltre il termine di 45 giorni dalla registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto, ovvero dalla stessa approvazione quando tale registrazione non sia richiesta dalla legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di 45 giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

Tuttavia, dalla lettura dell’art. 302, comma 5, del DPR 207/2010 si evince che le parti, in deroga alla norma, potrebbero pattuire un diverso termine di avvio di esecuzione “Qualora l’avvio dell’esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto …..”. C’è chi ritiene infatti che il termine di cui all’art. 153 comma 2 del DPR n. 207/2010 abbia natura dispositiva e non imperativa, destinata ad operare ove la stazione appaltante non abbia già fissato nella documentazione di gara un termine iniziale diverso, ovvero se la stessa non abbia concordato con l’aggiudicatario il differimento del termine iniziale di esecuzione. Non si vede, infatti, per qual ragione, se l’interesse pubblico lo consente, la stazione appaltante non possa essere facultata, con il consenso dell’appaltatore, a fissare nel contratto un termine iniziale più lungo per l’inizio dell’attività esecutiva sempre che non rilevino in senso ostativo prescrizioni particolari contenute negli atti inditivi ovvero che il differimento, per la sua incidenza sull’equilibrio economico del contratto, non si trasformi in una vietata rinegoziazione delle condizioni contrattuali (Cfr. Nuovo Regolamento Appalti Pubblici” – Garofoli, Ferrari – Nel Diritto Ed.). 

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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