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Il codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) all’art 15 comma 4 rubricato “Responsabile unico del progetto” svela una figura inedita rispetto al vecchio codice (d.lgs 50/2016) quale quella del responsabile di fase ed è interessante cercare di capire sotto il profilo pratico, quali siano le sue competenze soprattutto nella fase dell’affidamento.

Partendo dalla disamina dell’articolo suddetto, che sostituisce il pregresso riferimento normativo relativo al RUP (art 31 del codice del 2016), si evince la possibilità di individuare/nominare quasi un “alter ego” del RUP al fine di rendere lo svolgimento delle sue funzioni tali da rispettare gli obiettivi connessi al suo incarico.

Che cosa viene descritto dall’art 15? Che la stazione appaltante può nominare su richiesta espressa del RUP, un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase dell’affidamento. Possiamo notare come in realtà, non viene tolto o aggiunto nessun potere o compito “nuovo” al RUP in quanto si ribadisce la sua autenticità, unicità chiarendo che in capo allo stesso, permangono le funzioni principali di supervisione, indirizzo e coordinamento.

Sempre lo stesso articolo ai commi 2 e 3 conferma quanto già richiamato dal vecchio codice ovvero, che il RUP venga nominato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente tra i propri dipendenti, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa e che siano in possesso di adeguate competenze professionali e dei requisiti di cui all’allegato II.2; il comma 1, invece, conferma questo cambio di denominazione da “Responsabile Unico del Procedimento” a “Responsabile unico di Progetto” che ha il compito di curare l’intervento pubblico in tutte le sue fasi (programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione) di cui lo stesso RUP è tenuto ad assicurare l’integrale completamento.

Alla luce delle disposizioni normative rinvenute nell’articolo 15 possiamo notare come non vengano indicati in maniera precisa chi siano i responsabili della fase dell’affidamento quali sono le loro competenze specialistiche, quali sono i loro compiti specifici. Certo è che il codice non entra nel dettaglio nel delineare tali aspetti, però attraverso la disamina di diverse disposizioni normative, si potrebbe costruire un quadro generale.

Innanzitutto, l’art 34 comma 16 della legge regionale della Sardegna n.8/2018 già prevedeva che i responsabili della fase dell’affidamento devono essere dipendenti con formazione in materia giuridico-amministrative economiche o equipollenti ad elevata competenza nel settore della contrattualistica pubblica. E’ chiaro che, nel caso del responsabile dell’affidamento il soggetto oltre ad avere un’esperienza in tema appalti pubblici dovrà avere una preparazione soprattutto di tipo amministrativo; nel caso del responsabile delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è indubbio che la competenza debba essere anche di tipo tecnico.

Dalla lettura dell’allegato I.2 gli articoli 6,7 e 8 già ci dicono che i responsabili di fase, lì dove nominati, possono provvedere:

  • alla sottoscrizione della validazione del progetto posto a base di gara unitamente al RUP, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista;
  • all’acquisizione del CIG in luogo del RUP (art. 6 comma 2 lett. l);
  • alla verifica della documentazione amministrativa in luogo del RUP e qualora non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante (art. 7, comma 1, lett. a);   

Anche il TAR Calabria n.782/2023 contribuisce a fornici degli strumenti utili per poter delineare compiti ed attribuzioni del responsabile della fase dell’affidamento, sicuramente attraverso la lettura del caso di specie il ruolo del responsabile appare di tipo istruttorio/propositivo e si risolve nella presentazione di proposte/soluzioni adottabili – per esempio sulla procedura da dover utilizzare, nel caso del responsabile di fase per l’affidamento, rimessa ad apprezzamento del RUP -che devono essere presentate al responsabile unico di progetto.

Il responsabile della fase dell’affidamento, ad esempio potrebbe predisporre la proposta di esclusione dalla gara per il RUP e quest’ultimo poterla adottare direttamente. Difatti, in riferimento a tale osservazione, il recente intervento del TAR Abruzzo, con l’ordinanza n.74/2024 ha ritenuto valido il provvedimento di esclusione adottato dal responsabile di fase di affidamento ma solo perché ratificato dal RUP.

Emerge quindi una sorta di autonomia/non autonomia nell’espletare le proprie funzioni da parte del responsabile della fase dell’affidamento di certo ciò che è chiaro che alla base ci debba essere un continuo “dialogo”, scambio di informazioni affinché il responsabile di fase acquisisca la sua piena autonomia tale da attribuire valore aggiunto all’iter dell’attività contrattuale.

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Redazione MediAppalti
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