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Sul punto si è espresso recentemente il Tar Lazio – Roma, con sentenza n. 10492/2018, stabilendo che, “a prescindere da una specifica indicazione in tal senso nella disciplina di gara, ….l’obbligo a carico delle imprese è da considerarsi inderogabile, nè potrebbe applicarsi il soccorso istruttorio atteso che tale meccanismo non è applicabile, a norma dell’art. 83 del codice, per le incompletezze riguardanti tra l’altro, proprio l’offerta economica.”

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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