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Come noto, la nuova legge di bilancio (legge n. 145/2018) prevede all’articolo 1, comma 912, una deroga all’articolo 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016.

Per effetto della deroga introdotta dalla disposizione in esame, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori: di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici; di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici. La disposizione in esame specifica che le suddette deroghe, sono valide fino al 31 dicembre 2019.

Invece l’art. 36 c.2 normalmente prevede, per i lavori, che l’affidamento diretto sia consentito fino a € 40.000, e per importi superiori con le procedure negoziate, con obbligo di invito a 10 o 15 operatori a seconda dell’importo della procedura.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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