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No. L’art. art. 60, comma 2, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 afferma che: “l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”; la qualificazione SOA indica la capacità tecnica riconosciuta all’impresa partecipante, in misura direttamente proporzionata all’importo del contratto da stipulare, in quanto sussiste un principio di stretta ed inderogabile corrispondenza tra la categoria di qualificazione indicata nel bando di gara o nella lettera d’invito e la categoria per la quale l’operatore concorre. L’errata individuazione della categoria prevalente non comporta soltanto il rischio che venga selezionato un appaltatore non adeguatamente qualificato per l’esecuzione delle specifiche lavorazioni, ma preclude la partecipazione alla gara alle imprese in possesso della qualificazione tecnico-economica necessaria alla realizzazione dell’appalto. L’individuazione della categoria prevalente e della classifica alla quale appartengono le opere da appaltare non è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, ma deve essere effettuata dal progettista sulla base delle vincolanti indicazioni contenute, negli artt. 60-ss. del d. P.R. n. 207/2010 (cfr. AVCP parere 16 dicembre 2010 n. 217; Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2004 n. 8292)”

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Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.