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L’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006, richiede il possesso, in capo ai partecipanti ad una gara pubblica, di alcuni inderogabili requisiti di moralità,e rappresenta un principio di carattere generale, che trova, quindi, applicazione anche nelle gare dirette all’affidamento di servizi elencati nell’Allegato IIB al D. Lgs. 163/2006. Si tratta, infatti, di un fondamentale principio di ordine pubblico economico, che soddisfa l’imprescindibile esigenza che il soggetto che contrae con l’Amministrazione sia “affidabile” e, quindi, in possesso dei requisiti di ordine generale e di moralità che la norma tipizza. Il principio generale attiene però al profilo sostanziale (la necessità che alla gara partecipa solo chi è in possesso dei requisiti di moralità), non anche al profilo dichiarativo o formale (l’obbligo di dichiarare comunque l’assenza di cause ostative), nel senso che, fermo l’obbligo per la stazione appaltante di accertare la sussistenza in capo ai concorrenti dei requisiti di moralità di cui all’art. 38 cit., nelle gare dirette all’affidamento di servizi c.d. “esclusi” (e, quindi, sottoposte solo al rispetto dei principi fondamentali desumibili dal diritto comunitario e nazionale), la lex specialis può anche esonerare i partecipanti dall’obbligo di rendere la specifica dichiarazione richiesta dall’art. 38 o prevedere una dichiarazione meno ampia rispetto a quella prevista da tale disposizione.  (Consiglio di Stato n.2725 21.05.13).

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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