Sending
Questo articolo è valutato
5 (1 vote)

1.         Quesito

2.         La ratio dell’incentivo per funzioni tecniche

3.         Solo le varianti impreviste legittimano l’incentivo

4.         Necessaria una motivazione rafforzata

5.         Risposta

___________________________

  1. Quesito

Alla sezione lombarda viene posto ennesimo quesito in tema di incentivi ma, in relazione al caso di specie, sui rapporti tra il compenso per le funzioni tecniche e le varianti. In pratica se l’importo della variante consente di accrescere la “base” del contratto e quindi un importo più alto su cui calcolare la percentuale dell’incentivo. Nel riscontro, la sezione si attiene a quanto già detto in altre circostanze sottolineando che la perizia, in certi casi, può costituire una aggravante (se colposa) in difetto ritiene che si possa ammettere l’incentivo.

Con il quesito, il presidente di una provincia chiede se “nelle ipotesi previste dall’articolo 106 del Codice dei contratti pubblici per varianti dei contratti di appalto, autorizzate dal RUP, che comportino maggiori opere o lavori e un incremento dell’importo a base di gara … sia legittimo procedere alla liquidazione degli incentivi relativi all’incremento dell’importo a base di gara a seguito di approvazione di perizia di variante con i seguenti criteri : il fondo è riferito al nuovo importo lordo a base di gara; l’incremento del Fondo deve corrispondere all’incremento dell’importo a base di gara sul quale è stata inizialmente calcolata la percentuale; il Fondo così ricalcolato deve rispettare comunque il limite massimo del 2% del nuovo importo lordo a base di gara di cui all’art.113 comma 2 del Codice dei contratti”.

  • La ratio dell’incentivo per funzioni tecniche

Espletata consuete premessa in tema di incentivi, la sezione ricorda che “la ratio di tali incentivi è quella di stimolare e premiare l’ottimale utilizzo delle professionalità interne in procedure complesse che, diversamente, dovrebbero essere affidate all’esterno, con aggravio della spesa complessiva. (così Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazioni n. 57/2018/PAR e 60/2020/PAR)”.

La sottolineatura, evidentemente, risulta di grande importanza visto che ciò che, con gli incentivi, si intende premiare è il merito, la tempestività e non anche interventi “correttivi” di errori di programmazione (come può essere la variante non necessitata da eventi imprevedibili). 

Non a caso la sezione si dilunga su questo aspetto evidenziando che “La giurisprudenza contabile si è già interessata della questione se sia possibile armonizzare i principi e le finalità dell’istituto incentivante rispetto alla disciplina dello ius variandi, pervenendo alla conclusione che non vi sia incompatibilità a priori e in senso assoluto tra varianti e incentivazione Da ultimo, sul tema, è intervenuta la Sezione regionale di controllo per il Friuli – Venezia Giulia, con deliberazione n. 43 del 2021 dalle cui conclusioni questa Sezione non ha motivo di discostarsi”.
Proprio la pronuncia in parola “dopo aver analiticamente ricostruito il rapporto fra
le norme in questione e ripercorso i passaggi salienti delle deliberazioni di maggior interesse rese dalla Corte dei conti sul tema”
ha puntualizzato che “La giurisprudenza contabile nell’affermare la non incompatibilità in senso assoluto tra varianti e incentivi ha voluto sottolineare che i due aspetti possono trovare adeguata conciliazione nella misura in cui l’incentivo segua comunque una logica di efficienza, efficacia e razionalizzazione lasciando fuori, quindi, le modificazioni contrattuali che derivano da condotte che si discostano dal parametro della diligenza”.

  • Solo le varianti impreviste legittimano l’incentivo

Anche con la deliberazione in commento, quindi, si sviluppa il discrimine tra varianti “colpose” e varianti impreviste ed imprevedibili e l’incentivo può essere ammesso solo in detta fattispecie e non anche in relazione alle prime.

Solamente in caso di circostanze impreviste ed imprevedibili, si legge in deliberazione “qualora le varianti (o le prestazioni supplementari) abbiano il carattere della necessità, non siano ascrivibili ad un difetto di programmazione, e vadano a remunerare un quid pluris di attività e adempimenti di natura tecnica posto che, come di recente affermato anche da questa Sezione di controllo, può costituire oggetto d’incentivazione ai sensi dell’art. 113 del codice degli appalti “solo lo svolgimento di specifiche funzioni tecniche, e non qualunque generica partecipazione del personale dipendente della stazione appaltante al ciclo di gestione del contratto pubblico” (Sez. Controllo Lombardia n. 29/2021)”

In tali evenienze, quindi, l’incentivo deve essere  calcolato con riferimento al nuovo importo a base di gara. Ed in questo senso, questo approdo interpretativo ha trovato recente conferma nel D.M. 4 ottobre 2021, n. 204 con cui il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha definito le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo destinato ad incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dello stesso Dicastero.

  • Necessaria una motivazione rafforzata

Il collegio, pertanto, si rimette alla discrezionalità dell’Ente locale circa la valutazione sulla definizione della remunerazione dell’incentivo in caso di varianti connotate da particolare complessità (Sezione delle autonomie n. 2 /2019/), “raccomandando allo stesso un approfondito esame dell’effettiva situazione e della legittimazione alla corresponsione nonché ogni conseguente determinazione riservata alla propria competenza affinché le decisioni siano guidate da logiche di efficienza, efficacia, e razionalità della spesa, basate sulle ragioni giustificative conformi alla ratio dell’istituto”.

Per giustificare l’erogazione degli incentivi, pertanto, occorrerà una motivazione rafforzata che dia conto della finalizzazione all’interesse pubblico, la quale garantisce il rispetto del principio costituzionale del buon andamento (Sezione Emila Romagna n. 56/2021).

  • Risposta

Da qui il principio e risposta della sezione secondo cui “Può ammettersi l’incremento dell’incentivazione per funzioni tecniche solo qualora nel corso  dell’esecuzione del contratto si renda necessario redigere una perizia di variante e suppletiva connotata da particolare complessità, con incremento dell’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione. Spetta all’ente locale valutare che la relativa remunerazione risponda ai criteri di efficienza ed efficacia della spesa e verificare l’effettivo svolgimento delle maggiori attività tecniche svolte dai dipendenti. Più precisamente il maggior incentivo determinato da perizia di variante può essere erogato ai dipendenti aventi diritto relativamente alle fasi di valutazione preventiva della medesima perizia di variante, di esecuzione e di collaudo (o verifica di conformità), come previsto dall’articolo 113, comma 2 del D.lvo n. 50/2016”.

Sending
Questo articolo è valutato
5 (1 vote)

Questo articolo è stato scritto da...

Redazione MediAppalti
Guida pratica in materia di appalti pubblici | Website
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.