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Premessa

Era nell’aria da tempo e ora finalmente ci siamo. A lungo si è pensato che i tempi fossero troppo stretti per una riforma di così grande portata; c’è chi ha temuto o sperato in una proroga… e invece eccoci: la scadenza del 1° gennaio 2024 è stata rispettata e la digitalizzazione integrale del ciclo di vita dei contratti pubblici, grande novità e fulcro essenziale del nuovo Codice, ha preso concretamente vita.

La fatidica data del 31 dicembre 2023 è diventata lo spartiacque tra il “prima” e il “dopo”, tra la fase transitoria, in cui la digitalizzazione esisteva ma solo per alcune attività ed era obbligatoria esclusivamente al di sopra di determinati importi, e la fase a regime – appena iniziata – tutta da sperimentare, che dovrebbe semplificare (il condizionale è d’obbligo) la vita degli operatori economici e delle stazioni appaltanti, velocizzare le procedure di acquisizione delle commesse pubbliche e ottimizzare la spendita delle risorse. Cessa dunque la fase di vigenza dei regimi transitori che facevano convivere i vecchi sistemi di acquisizione, di pubblicità, di comunicazione, di verifica dei requisiti, con quelli nuovi introdotti dal legislatore negli ultimi anni e messi a sistema dal nuovo Codice; sistemi, tuttavia, fermi ai blocchi di partenza in quanto, al momento dell’emanazione del D. Lgs. n. 36/2023, disposta in tutta fretta perché necessitata dal rispetto degli obblighi imposti dal PNRR, l’”ecosistema di approvvigionamento digitale”, così come pensato dal legislatore, non era ancora del tutto realizzato né tantomeno operativo.

A partire da metà del 2023, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha invero adottato una serie di delibere per dare piena attuazione agli articoli 19 e seguenti del Codice, fissando nel 31 dicembre scorso il termine ultimo per l’adeguamento da parte di tutti gli attori coinvolti. Come nella composizione di un complicato puzzle, l’ANAC ha costruito, tassello dopo tassello, la complessa architettura necessaria per digitalizzare integralmente il ciclo di vita dei contratti pubblici di qualsiasi importo, dalla programmazione all’esecuzione. Da ultimo, i provvedimenti fondamentali sono stati adottati tutti il 20 giugno 2023 e sono:

  1. la delibera n. 261 in tema di ecosistema nazionale dei contratti pubblici, che ha individuato, in attuazione dell’art. 23, comma 5 del Codice, le sezioni in cui si articola la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), gestita da ANAC, e le loro funzionalità, nonché le informazioni che le stazioni appaltanti devono trasmettere alla BDNCP e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme di approvvigionamento e delle altre banche dati devono garantire la piena integrazione e l’interoperabilità con l’ecosistema di approvvigionamento digitale;
  2. la delibera n. 262 in tema di Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), in attuazione dell’art. 24, comma 4 del Codice;
  3. la delibera n. 263 in materia di pubblicità legale degli atti tramite la BDNCP, in attuazione dell’art. 27 del Codice;
  4. la delibera n. 264 in materia di trasparenza, in attuazione dell’art. 28 del Codice, poi integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre scorso, che individua le informazioni e i dati relativi alla programmazione e alle procedure di affidamento dei contratti pubblici rilevanti ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sanciti dal D. Lgs. n. 33/2013, nonché le nuove modalità di assolvimento dei medesimi con la trasmissione delle informazioni alla BDNCP mediante le piattaforme digitali di e-procurement.

Nell’imminenza della scadenza, l’Autorità ha infine adottato, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la delibera n. 582 del 13 dicembre scorso con la quale si dà ufficialmente avvio al processo di digitalizzazione e si impartiscono le direttive necessarie perché gli addetti ai lavori affrontino tale delicata fase di passaggio senza errori o interruzione delle attività.

Tale capillare attività propedeutica non ha invero scongiurato le difficoltà di primo avvio del sistema, posto che, nei primi giorni dell’anno, sia il sito ANAC che le varie piattaforme certificate hanno registrato disservizi e rallentamenti. La speranza è che, dopo le prime settimane di rodaggio, l’intero sistema funzioni a dovere e si giunga ad una piena operatività.

BOX: Dal 1° gennaio 2024 ha preso avvio la digitalizzazione integrale del ciclo di vita dei contratti pubblici, grande novità del nuovo Codice, e hanno cessato la loro vigenza i regimi transitori previsti dall’art. 225 del Codice stesso. L’ecosistema di approvvigionamento digitale incentrato sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici gestita da ANAC è diventato realtà.

1. La delibera ANAC n. 582: l’avvio del processo di digitalizzazione e la gestione del pregresso

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel Comunicato approvato con la citata delibera n. 582, fornisce le direttive essenziali per un ordinato avvio del processo di digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici a decorrere dal 1° gennaio di quest’anno.

In primo luogo, l’Autorità chiarisce che alle stazioni appaltanti è richiesto un importante sforzo: cambiare le modalità di svolgimento di tutte le procedure di gara che le medesime intendono avviare, in quanto d’ora in poi è obbligatorio l’utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili. Le Piattaforme digitali di approvvigionamento devono infatti interoperare con i servizi erogati dalla BDNCP secondo le regole tecniche stabilite da AgID nel provvedimento “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale”, adottate ai sensi dell’articolo 26 del Codice.

Per dare attuazione alla digitalizzazione è stato realizzato un complesso sistema denominato “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)”, fondato sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle banche dati.

L’ecosistema nazionale ha, come fulcro, la BDNCP gestita da ANAC la quale interagisce, da un lato, con le piattaforme di e-procurement certificate a disposizione delle stazioni appaltanti e, dall’altro, con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alla gestione delle diverse fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici e, in particolare, della verifica del possesso dei requisiti.

Dal canto suo, quindi, l’Autorità ha completato l’implementazione della BDNCP, la quale renderà disponibili, mediante interoperabilità, i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 28 del Codice e di pubblicità legale.

Così come a suo tempo ben definito dalla delibera n. 261 del 20 giugno 2023, la BDNCP si articola nelle seguenti sezioni:

a) l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) che gestisce anche il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti;

b) la Piattaforma contratti pubblici (PCP), fondamentale nel processo di digitalizzazione in quanto è il complesso dei servizi web e di interoperabilità attraverso i quali le piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti interoperano con la BDNCP per la gestione digitale del ciclo di vita dei contratti;

c) la Piattaforma per la pubblicità legale degli atti, che garantisce la pubblicità legale con le modalità stabilite nella delibera n. 263 sopra citata, anche mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea;

d) il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), di cui ora esiste la versione 1.0 per le procedure ante 1° gennaio 2024 e la versione 2.0 per le nuove procedure;

e) il Casellario Informatico ANAC;

f) l’Anagrafe degli operatori economici.

La BDNCP assicura inoltre la tempestiva pubblicazione dei dati, anche attraverso la Piattaforma Unica per la Trasparenza (PUT), per le finalità di cui all’articolo 28 del Codice.

Con il pieno funzionamento a regime dell’ecosistema di approvvigionamento digitale vengono meno i regimi transitori di cui all’articolo 225 del Codice previsti per la pubblicità legale (previsto dal comma 1), per le attività riguardanti il ciclo di vita dei contratti pubblici e rientranti nell’ecosistema di approvvigionamento digitale (previsto dal comma 2) e, infine, per l’obbligo di utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da parte delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate (previsto dal comma 3).

BOX: L’ANAC nel Comunicato di avvio del processo di digitalizzazione chiarisce che le stazioni appaltanti dovranno compiere l’importante sforzo di modificare le modalità di svolgimento di tutte le procedure di gara che intendono avviare, in quanto d’ora in poi è d’obbligo l’utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate AgID e interoperabili con la BDNCP.

2. L’obbligo di utilizzo delle piattaforme digitali di approvvigionamento certificate

In attuazione degli articoli 25 e 26 del Codice, a partire dal 1° gennaio 2024, tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, dovranno essere espletati attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale certificate AGID.

Le stazioni appaltanti dovranno di conseguenza accertarsi che la piattaforma in uso abbia avviato e concluso il processo di certificazione e verificare per quali fasi del ciclo di vita digitale dei contratti ciò sia avvenuto.

Se una stazione appaltante non ha nella propria disponibilità una piattaforma digitale certificata potrà avvalersi, previo accordo tra Amministrazioni, di una delle piattaforme certificate messe a disposizione da altre stazioni appaltanti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da Regioni ecc., che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisca il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.

La verifica dell’effettiva certificazione di una piattaforma di e-procurement può agevolmente essere svolta mediante consultazione dell’Elenco di cui all’articolo 26, comma 3, del Codice, gestito da ANAC, che raccoglie sia i soggetti titolari di piattaforme, pubblici e privati, che i gestori delle stesse.

Le piattaforme digitali utilizzabili devono essere idonee a svolgere tutte le attività connesse al ciclo di vita dei contratti pubblici, ovvero la programmazione, la progettazione, la pubblicazione, l’affidamento e l’esecuzione e non devono alterare in alcun modo la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l’oggetto dell’appalto come definito dai documenti di gara.

ANAC, nella delibera n. 582, ribadisce quanto previsto dal Codice, ossia che deve essere assicurata <<la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento>>.

Si rammenta infine che le stazioni appaltanti qualificate hanno l’obbligo di comunicare ad ANAC entro il 31 gennaio 2024 quale piattaforma digitale certificata abbiano nella propria disponibilità, pena la decadenza immediata della qualificazione.

In merito, ANAC ha anche precisato che per “disponibilità” di piattaforme di approvvigionamento digitale si deve intendere la possibilità di uso permanente delle piattaforme certificate di cui agli artt. 25 e 26 del Codice, in quanto di proprietà della stazione appaltante o a disposizione della stessa per il tramite di contratti di servizio stipulati con soggetti terzi. Il mero utilizzo di piattaforme di soggetti terzi (ad es. acquisti mediante catalogo MEPA), in mancanza della disponibilità della stesse nel senso sopra chiarito, non può ritenersi sufficiente ai fini della dimostrazione del requisito.

E’ bene sottolineare che la formulazione dell’art. 25 del Codice non lascia più spazio alla deroga all’utilizzo delle piattaforme digitali per i microaffidamenti sotto i cinquemila euro, prevista dall’art. 1, comma 450, L.296/2006.

Dal 1° gennaio 2024, tutti gli affidamenti di qualunque importo, a norma di legge, devono essere espletati mediante piattaforma digitale. In tal senso si è espresso anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel Parere n. 2196 del 27 settembre 2023. Su quest’aspetto, tuttavia, c’è stato un temporaneo dietrofront di ANAC con il Comunicato del Presidente del 10 gennaio scorso, che esamineremo meglio più avanti.

BOX: Le stazioni appaltanti dovranno utilizzare obbligatoriamente piattaforme di e-procurement certificate per l’espletamento di tutti gli affidamenti. In caso di indisponibilità di una propria piattaforma, le amministrazioni potranno avvalersi di quelle di altre stazioni appaltanti, delle centrali di committenza o dei soggetti aggregatori. Se qualificate, le stazioni appaltanti dovranno necessariamente disporre di una piattaforma, in proprietà o comunque in forza di un contratto di servizio con terzi.

3. Le nuove regole in tema di rilascio del CIG e il “pasticciaccio” degli affidamenti sotto i cinquemila euro

Al fine di consentire il passaggio ai nuovi sistemi, sono state inoltre modificate le condizioni di utilizzo del sistema Simog ed è stato definitivamente smantellato il servizio SmartCIG.

A decorrere dal 1° gennaio è attiva la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) che, interagendo con le piattaforme di approvvigionamento digitali certificate, in uso alle stazioni appaltanti, dovrebbe consentire l’espletamento di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, ivi compreso il rilascio del CIG per le nuove procedure di affidamento e l’assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale nonché degli obblighi di trasparenza. L’uso del condizionale è d’obbligo in quanto, nel momento in cui si sta scrivendo il presente contributo, la maggior parte delle piattaforme digitali sono ancora in fase di manutenzione e di avviamento delle nuove funzionalità. Non solo: l’acquisizione di CIG sul MEPA di Consip richiede, anche per affidamenti di importo minimo, una procedura lunghissima e farraginosa, spesso interrotta da malfunzionamenti ed errori bloccanti e, infine, il sito ANAC (e il suo call center) funziona a singhiozzo.

Al di là delle difficoltà tecniche di questa prima fase di avvio, prevedibili ma non giustificabili, va precisato che resta per ora consentita l’acquisizione del CIG attraverso il sistema Simog per le procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati o le cui lettere di invito sono state inviate entro il 31 dicembre 2023.

Simog sarà naturalmente ancora operativo per tutto il pregresso e consentirà il perfezionamento dei CIG acquisiti dopo il 1° gennaio esclusivamente se la data di pubblicazione del bando o della spedizione della lettera di invito inserita a sistema è antecedente al 1° gennaio 2024. ANAC precisa che i CIG acquisiti successivamente a tale data saranno automaticamente eliminati entro 48 ore se non riferiti a procedure pubblicate (o comunque avviate) entro il 31 dicembre 2023.

Esiste inoltre una modalità alternativa di richiesta CIG, ossia mediante un’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) all’interno della BDNCP, da utilizzare in casi particolari e in via transitoria, ossia fino al 30 giugno 2024, e cioè:

  •  quando il CIG deve essere acquisito ai soli fini della tracciabilità (nelle ipotesi di cui alla determina AVCP n. 4/2011, per le quali si prevedeva l’acquisizione dello SmartCIG senza limiti di importo, quali, ad esempio gli affidamenti ad Enti del Terzo settore);
  • nelle fattispecie previste dalla delibera 214/2022 e successivi aggiornamenti per cui è prevista la vigilanza dell’Autorità e quindi l’acquisizione del CIG pur trattandosi di fattispecie escluse dall’applicazione del Codice;
  • in caso di adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31 dicembre 2023;
  • per la ripetizione di lavori o servizi analoghi ai sensi dell’articolo 76, comma 6, del Codice prevista dalla documentazione di gara originaria relativa a procedure pubblicate prima del 31 dicembre 2023.

Altra novità, in linea con il processo di graduale ma inesorabile digitalizzazione di tutti i servizi della pubblica amministrazione, che ha comportato un ulteriore sforzo organizzativo da parte delle stazioni appaltanti è il fatto che dal 1° gennaio l’accesso ai servizi ANAC e a quelli della piattaforma Consip è riservato ai soli possessori di SPID o CIE. E’ opportuno quindi che i RUP si dotino di SPID, meglio se professionale, per operare su tali sistemi.

Come già accennato, dal 1° gennaio, tutti gli affidamenti di qualunque importo dovrebbero teoricamente essere espletati mediante piattaforma digitale. A causa, tuttavia, di un’ondata di proteste sollevatesi nei giorni immediatamente successivi al 1° gennaio per l’impossibilità pratica di chiedere CIG e per l’incredibile aggravio della procedura per affidamenti di importo minimo per i quali, fino al 31 dicembre scorso, era possibile acquisire un semplice SmartCIG e non utilizzare le piattaforme digitali, l’ANAC ha fatto un parziale passo indietro. Infatti, con un Comunicato del Presidente del 10 gennaio scorso, <<al fine di favorire le Amministrazioni nell’adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l’utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l’amministrazione digitale>>, l’Autorità ha ammesso la possibilità di utilizzo dell’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) dell’Autorità <<anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024>> ed ha precisato che <<tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione>>.

Se ne deduce che le stazioni appaltanti che intendano ricorrere a questa modalità alternativa di acquisizione del CIG debbano tuttavia dare atto delle difficoltà di utilizzo delle piattaforme digitali nella determinazione a contrarre.

Per inciso, l’utilizzo della PCP non è agevole quanto richiedere uno SmartCIG, considerata la mole di dati e informazioni che il sistema richiede al momento dell’acquisizione. Inoltre, l’acquisizione del CIG con questa modalità non esime le stazioni appaltanti dall’adempiere agli oneri di comunicazione e trasparenza (che, se i sistemi funzionassero correttamente, verrebbero assolti direttamente dalla piattaforma digitale certificata in uso) posto che l’ANAC, nel citato Comunicato, ha specificato che <<anche in questo caso la stazione appaltante deve comunque garantire la tempestiva trasmissione delle informazioni alla BDNCP, attraverso la compilazione dell’apposita scheda (AD5), al fine di consentire l’assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza>>.

Il passo fatto da ANAC, per quanto volto ad agevolare temporaneamente gli addetti ai lavori in questa prima fase di avvio del processo di digitalizzazione, lascia perplessi per una serie di motivi. In primo luogo, non è chiara la valenza giuridica del Comunicato del Presidente, che introduce di fatto una deroga temporanea all’applicazione di una norma di legge, pur non essendo i comunicati dell’Autorità fonte del diritto.

In secondo luogo, se è vero che l’art. 25 del Codice non pare lasciare spazio a deroghe all’utilizzo delle piattaforme digitali, è anche vero che gli artt. 48 e 62 del Codice lasciano <<fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa>>, tra le quali vi è sicuramente la deroga contenuta nell’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 relativa proprio ai microaffidamenti di valore inferiore ai cinquemila euro.

Infine, se, come ribadisce l’Autorità, la digitalizzazione ha lo scopo di <<garantire (…) la pubblicità legale e la trasparenza degli atti di gara, ai sensi degli articoli 27 e 28 del Codice, consentendo la trasmissione in tempo reale delle informazioni necessarie nonché la possibilità di utilizzare appieno il fascicolo virtuale dell’operatore economico per le verifiche previste>>, per gli affidamenti sotto i cinquemila euro tali esigenze non sussistono in quanto non vi sono obblighi di pubblicità legale né è previsto l’utilizzo del FVOE, posto che è sufficiente l’autocertificazione dei requisiti di partecipazione e, in ultimo, gli obblighi di trasparenza sono ridotti al minimo.

BOX: L’acquisizione del CIG, ora possibile solo tramite piattaforme digitali certificate fatte salve alcune eccezioni, ha fatto sorgere enormi difficoltà soprattutto per i microaffidamenti sotto i cinquemila euro, per i quali, alla fine ANAC ha concesso una deroga temporanea fino al 30 settembre 2024.

4. Le fasi del ciclo di vita dei contratti: la programmazione, l’aggiudicazione, la pubblicità legale, gli obblighi di trasparenza e la verifica del possesso dei requisiti

Il processo di digitalizzazione riguarda tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici: dalla programmazione fino alla fase esecutiva.

Per quanto concerne, in particolare, la fase della programmazione dei lavori, servizi e forniture, in realtà nulla cambia in quanto l’Autorità ha precisato che <<la pubblicazione dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei programmi triennali delle forniture e servizi sulla BDNCP, ai fini di trasparenza, ai sensi del comma 1 dell’articolo 28 e del comma 4 dell’articolo 37 del Codice, continuerà ad essere effettuata attraverso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all’articolo 223, comma 10 del Codice. Saranno quindi mantenute, anche dopo il 31/12/2023, le modalità di comunicazione in essere, dal momento che la piattaforma SCP è conforme alla disciplina di cui all’articolo 26 del Codice ed è da considerarsi inclusa nell’ambito dell’ecosistema di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 22, comma 1>>.

C’è da dire che le piattaforme digitali certificate si stanno comunque attrezzando per attivare l’interperabilità anche con la piattaforma SCP del MIT e creare apposite funzionalità al loro interno per consentire il caricamento degli atti di programmazione.

I dati di programmazione acquisiti attraverso la piattaforma SCP saranno poi raccolti nella BDNCP per consentirne la pubblicazione ai sensi del citato comma 4 dell’art. 37 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui alla citata delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023.

Per quanto riguarda, invece, la trasmissione dei dati relativi all’aggiudicazione e alla fase di esecuzione, occorre distinguere tra procedure assoggettate al vecchio Codice e procedure espletate ai sensi del nuovo Codice.

Per le prime, i dati dovranno essere trasmessi ancora mediante il vecchio sistema, ossia l’interfaccia utente di Simog; per le seconde invece, per le quali si sia acquisito il CIG mediante PCP, la trasmissione dei dati dovrà avvenire per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate.

BOX: La pubblicazione sulla BDNCP dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei programmi triennali delle forniture e servizi potrà continuare ad essere effettuata attraverso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del MIT in quanto ANAC ha ritenuto tale piattaforma conforme alla legge e l’ha inclusa nell’ambito dell’ecosistema di approvvigionamento digitale.

Nella citata Delibera n. 582, l’ANAC si preoccupa inoltre di spiegare le nuove modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza.

L’adempimento di tali obblighi, relativamente alla fase di aggiudicazione e di esecuzione per le procedure avviate fino al 31 dicembre 2023 (che potrebbero essere state espletate ai sensi del vecchio o anche del nuovo Codice), avverrà mediante trasmissione dei relativi dati attraverso il sistema Simog. Tra l’altro, tali obblighi vanno assolti “tempestivamente”, ovvero nell’immediatezza della loro produzione. Il mancato rispetto della tempestività nella comunicazione rileva ai fini della violazione degli obblighi di trasparenza. In merito l’ANAC ha proprio precisato che sono da considerarsi <<superati i termini di comunicazione di tali dati all’ANAC precedentemente fissati rispettivamente in 30 giorni per l’aggiudicazione e in 60 giorni per la fase esecutiva>>.

In tutti gli altri casi, come chiarito dalla Delibera n. 264 sopra citata in tema di trasparenza, le stazioni appaltanti comunicano tempestivamente alla BDNCP tutti i dati e le informazioni previste dalla normativa sulla trasparenza e la trasmissione dei dati alla Banca dati ANAC è assicurata dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Ai fini della trasparenza fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP per il tramite della PCP.

Inoltre, le stazioni appaltanti avranno ora un nuovo onere: diventa obbligatorio inserire sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, un collegamento ipertestuale che rinvii ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP.  Tale collegamento ha lo scopo di garantire un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto e di assicurare la trasparenza dell’intera procedura contrattuale, dall’avvio all’esecuzione.

Per quanto concerne i dati e le informazioni per cui non sussiste alcun obbligo di comunicazione alla BDNCP[1], le stazioni appaltanti provvederanno in ogni caso alla loro pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito istituzionale ai fini dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza.

Importanti novità sono poi previste per la pubblicità legale delle procedure da bandire a decorrere dal 1° gennaio. Infatti, secondo quanto chiarito dalla citata Delibera n. 263, per quanto concerne le procedure di importo pari o superiore alla soglia europea, dal 1° gennaio 2024 le stazioni appaltanti soddisfano gli obblighi di pubblicità a livello europeo dei relativi bandi e avvisi con la trasmissione alla BDNCP degli atti redatti secondo i modelli di formulari UE.

Allo stesso modo, la pubblicità a livello nazionale dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea è garantita dalla BDNCP che li pubblica, sulla piattaforma per la pubblicità legale degli atti, in estratto riportando il collegamento ipertestuale comunicato alla stessa Banca dati, con l’indicazione della relativa data di pubblicazione. A tale fine, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono i bandi e gli avvisi alla BDNCP.

Sono quindi superati gli obblighi di trasmissione degli atti ai fini della pubblicazione sulla GUUE, sulla GURI e sui quotidiani a tiratura nazionale e regionale, con grande sollievo degli operatori economici sui quali gravavano i costi – piuttosto onerosi – di pubblicazione, in quanto obbligati al rimborso delle relative spese alla stazione appaltante che le anticipava.

Discorso differente va fatto per la pubblicità legale degli avvisi relativi a procedure indette fino al 31 dicembre 2023, quali, ad esempio, gli avvisi di aggiudicazione o quelli relativi alle modifiche del contratto. In questi casi le stazioni appaltanti pubblicheranno autonomamente sul Tenders Electronic Daily (TED) i provvedimenti di rettifica dei bandi di gara e degli avvisi, gli avvisi di aggiudicazione e gli avvisi della intervenuta modifica del contratto di cui all’articolo 120, comma 14, del Codice. Dopodiché, ANAC pubblicherà attraverso la BDNCP i dati comunicati tramite Simog relativi all’aggiudicazione e alla modifica del contratto.

E’ onere delle stazioni appaltanti inviare detti avvisi tempestivamente, e comunque nei termini di legge previsti ai fini della pubblicità legale, garantendone la completezza e la correttezza.

Infine, ANAC detta modalità operative anche per la fase di verifica del possesso dei requisiti. La delibera di riferimento è, come già detto, la n. 262 del 20 giugno 2023, la quale descrive le funzionalità presenti e future del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), in uso già da tempo da parte delle stazioni appaltanti e, perciò, abbastanza collaudato.

A partire dal 1° gennaio, le piattaforme digitali certificate dovranno attivare un’interfaccia con il FVOE, che è, come è noto, una delle sezioni della BDNCP già interoperabile con una serie di banche dati e sistemi di molteplici Enti certificatori. Detta interfaccia consentirà alle stazioni appaltanti e agli operatori economici di operare sul FVOE per il tramite della piattaforma medesima.

La verifica dei requisiti degli operatori economici in fase di partecipazione e in fase di esecuzione è svolta tramite il FVOE con modalità parzialmente differenti a seconda del modo in cui è stato richiesto il CIG.

In particolare, in caso di CIG acquisiti mediante Simog, la verifica avverrà mediante l’interfaccia utente per l’accesso al FVOE 1.0, cioè il sistema utilizzato fino ad adesso. Invece, in caso di CIG acquisiti mediante PCP, la verifica dovrà essere effettuata mediante i servizi di interoperabilità esposti dalla PCP sulla PDND e cioè mediante l’interfaccia utente per l’accesso al FVOE 2.0, attivata nelle piattaforme digitali certificate.

Da ciò discende che, fino a nuove indicazioni da parte di ANAC, la verifica del possesso dei requisiti resterà subordinata, per quanto riguarda il FVOE 1.0, alla produzione del PassOE, secondo le modalità applicate sino ad ora; per quanto concerne invece il FVOE 2.0, saranno solo i soggetti abilitati ad operare sul FVOE, a seguito di apposita registrazione effettuata in conformità ai meccanismi di autorizzazione previsti dall’articolo 5 della Delibera ANAC n. 262, a potervi accedere per il tramite delle piattaforme di e-procurement certificate.

Per i CIG acquisiti mediante Simog, la verifica dei requisiti può essere effettuata soltanto sulla base dei dati e documenti contenuti nel FVOE 1.0 e non potranno essere utilizzati dati e documenti riferiti all’operatore economico presenti nel FVOE 2.0.

BOX: Ora le stazioni appaltanti soddisfano gli obblighi di pubblicità legale con la trasmissione degli atti alla BDNCP; sono dunque superati gli obblighi di trasmissione per la pubblicazione sulla GUUE, sulla GURI e sui quotidiani a tiratura nazionale e regionale, con grande sollievo degli operatori economici che dovevano farsi carico dei relativi costi.

5. Conclusioni

A voler tirare le prime somme, può dirsi che la digitalizzazione integrale del ciclo di vita dei contratti, a regime, certamente porterà molteplici benefici in termini di velocità nell’espletamento delle procedure e di ottimizzazione delle risorse, oltre che di eliminazione di vari adempimenti. Si pensi alla semplificazione degli obblighi di pubblicità legale e al conseguente risparmio di risorse, o al venir meno per i RUP dell’obbligo di pubblicazione sul sito della stazione appaltante dell’elenco degli appalti svolti nell’anno precedente e dell’obbligo di successiva comunicazione dei dati all’ANAC, come stabilito dalla legge n. 190/2012.

Resta tuttavia l’amara impressione che la volontà di digitalizzare anche i microaffidamenti sia indubitabilmente un inutile aggravio del procedimento per le stazioni appaltanti ma soprattutto un appesantimento procedurale per gli operatori economici, in particolare per i più piccoli, costretti a iscriversi agli elenchi delle piattaforme digitali con procedure spesso non agevoli. Infine, l’abbandono dello SmartCIG sembra, a parere di chi scrive, un grosso errore: ciò che prima si otteneva in pochi click ora impone una procedura più lunga e complessa e ciò appare assurdo, specialmente per affidamenti di poche centinaia di euro.


[1] Il cui elenco è contenuto nell’allegato alla citata Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, aggiornato dalla Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023.

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Questo articolo è stato scritto da...

Dott.ssa Alessandra Verde
Referendaria consiliare presso il Consiglio regionale della Sardegna
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