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Secondo il Tar Puglia sez. II, sentenza del 12 dicembre 2020 n. 1613,” il D.U.V.R.I. non si può considerare un documento inerente all’appalto. Non è infatti un capitolato (tecnico), né un disciplinare (amministrativo), rispetto all’indetta procedura di evidenza pubblica e al contratto di appalto da sottoscriversi.”

La sua predisposizione in fase di gara gli attribuisce una mera funzione illustrativa e, soltanto in fase di esecuzione del contratto, detto documento acquisirà la sua valenza specifica anche in seguito agli aggiornamenti dovuti alle valutazioni dei rischi da interferenza da parte degli esecutori dell’appalto.

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Redazione MediAppalti
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