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Proseguendo nella disamina concernente la tematica della trasmissione dati all’Autorità di Vigilanza, relativamente alle prime due fasi di comunicazione – ovvero Fase di Aggiudicazione e Fase di Inizio Esecuzione del Contratto – non si può preliminarmente trascurare, una novità intervenuta medio tempore nello scenario regolamentare e normativo di riferimento.

Quest’ultima è contenuta nel Comunicato del Presidente dell’Autorità di Vigilanza del 15 luglio 2011; con la quale viene innalzata la soglia minima di importo per l’invio obbligatorio dei dati relativi a servizi e forniture per settori ordinari e speciali, portando l’originario limite dei € 20.000,00 agli attuali € 40.000,00. Colmato in sostanza l’originario gap con gli appalti di lavori per i quali la soglia era già modulata sui € 40.000,00.

Tale disposizione dell’Autorità che ha come dies a quo il 12/07/2011, è in sostanziale continuità con i pregressi Comunicati dell’Autorità del 04 aprile 2008 e del 14 dicembre 2010 relativi agli obblighi di trasmissione, nonché in applicazione delle indicazioni fornite dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011 (legge di conversione del d.l. n. 70 del 13 maggio 2011) pubblicata proprio il 12 luglio c.a. in G.U.

TRASMISSIONE DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE

Stante la necessaria premessa fatta, circa la novità di ordine generale intervenuta di recente sul tema della trasmissione dati, si può certamente proseguire guardando alle principali indicazioni per le singole fasi di trasmissione.

In linea di massima le piattaforme telematiche di trasmissione, siano esse Osservatori Regionali, o Osservatorio centrale-nazionale dell’Autorità, sono generalmente cablate su un identico modello funzionale, richiedendo la medesima tipologia di dati.

La comunicazione relativa alla fase di aggiudicazione del contratto deve essere effettuate entro trenta giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata trasmettendo i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione, il nominativo dell’affidatario e del progettista.

Ai fini della decorrenza del periodo entro il quale comunicare la fase, l’aggiudicazione definitiva deve essere divenuta “efficace” ovvero si considera la data desumibile dal provvedimento con il quale l’Amministrazione dichiara di aver verificato e approvato l’operato della Commissione di gara.

Focalizzando l’attenzione su alcuni dati tipici rubricati nella prima fase, vi è certamente la trasmissione dei c.d. Dati economici dell’appalto.

I dati economici da comunicare in fase di aggiudicazione vanno implementati a sistema isolando in distinti campi:

  • l’importo componente lavori, servizi, o forniture posto a base di gara al netto dell’I.V.A. e degli oneri di sicurezza;
  • l’importo totale per l’attuazione della sicurezza;
  • eventuali ulteriori somme non soggette a ribasso d’asta;
  • importo progettazione (art. 53 lett.b,c, Dlgs 163/2006);
  • importo totale delle somme a disposizione.

Come deve essere compilato il quadro economico dell’appalto?

In tutti i campi che si riferiscono ai “Dati economici dell’Appalto” vanno riportate le informazioni relative al progetto posto a base di gara cioè il quadro economico previsto in fase di progetto dall’amministrazione. Dovranno essere compilati i campi relativi alla tipologia dell’appalto (lavori servizi e forniture) indicando l’importo a base di gara al netto dell’IVA e degli oneri della sicurezza (che saranno invece indicati in “importo totale per l’attuazione della sicurezza”).

L’errore che spesso viene posto in essere dalle stazioni appaltanti è proprio la non corretta compilazione del quadro economico, poiché l’importo che viene sovente indicato è quello dell’aggiudicazione o dell’affidamento.

Nel campo “importo totale somme a disposizione” si devono indicare tutti quegli importi presenti nel quadro economico e non immediatamente riconducibili all’attività esecutiva del contratto. A tal proposito, l’Autorità di Vigilanza precisa che “le “somme a disposizione” sono puntualmente individuate dall’art. 17 del D.P.R. n. 554/99”.

Attualmente con l’abrogazione del succitato D.p.R., il vecchio art. 17 ha ceduto il posto alla nuova elencazione prevista dall’art. 16 del D.P.R. n. 207/2010 come di seguito riportato:

  1. lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
  2. rilievi, accertamenti e indagini;
  3. allacciamenti ai pubblici servizi;
  4. imprevisti;
  5. acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;
  6. accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice;
  7. spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
  8. spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;
  9. eventuali spese per commissioni giudicatrici;
  10. spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
  11. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
  12. I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.

Alcune delle voci dell’elenco risultano oggi meglio specificate (esempio gli accantonamenti) alla luce delle intervenute abrogazioni poste in essere dal “Codice De Lise” e successivi provvedimenti attuativi; mentre per il calcolo dell’I.V.A. si procederà come sempre effettuando il calcolo sull’importo posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza eventualmente presenti.

Il campo relativo all’ “Importo progettazione” è da compilarsi soltanto nel caso in cui la progettazione sia compresa nell’appalto (art. 53 comma 2 lett b, c DIgs 163/2006), ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice.

Passo successivo da compiere per completare la compilazione del quadro economico, è certamente l’indicazione della/e fonte/i di finanziamento di cui beneficia la S.A.

A tal proposito le piattaforme di trasmissione elencano una possibile schiera di opzioni tra le quali scegliere: Fondi di bilancio della stazione appaltante; Fondi di bilancio dell’amministrazione committente; Entrate con destinazione vincolata – Pubblica Comunitaria; Entrate con destinazione vincolata – Pubblica Nazionale Centrale; Entrate con destinazione vincolata – Pubblica Nazionale Regionale; Entrate con destinazione vincolata – Pubblica Nazionale Locale; Entrate con destinazione vincolata – Pubblica Nazionale Altri; Entrate con destinazione vincolata – Privati; Mutuo; Trasferimento di immobili ex art.19 c.5 ter l.109/94 (cfr. ora riferim. al d.lgs. 163/2006); Economia su stanziamenti non vincolati; Apporto di capitali privati; Sfruttamento economico e funzionale del bene; altro.

L’indicazione della/e fonte/i di finanziamento impone poi di riportare, specie in sede di trasmissione sulla piattaforma centrale dell’Avcp, l’importo complessivo di finanziamento e l’importo delle singole fonti qualora fossero più d’una.

L’indicazione della fonte di finanziamento trova inoltre ulteriore specificazione quando si trasmette sulle piattaforme regionali degli Osservatori ove interviene l’ulteriore scelta dello “Strumento attuativo di finanziamento regionale” eventualmente presente.

TRASMISSIONE DELLA FASE DI INIZIO ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I dati relativi alla seconda fase vanno trasmessi entro 60 gg. dalla data del verbale di avvio di esecuzione del contratto (per servizi e forniture) o dal verbale di consegna definitiva (per i lavori).

Per la Fase di Inizio Esecuzione, maggior interesse certamente merita la gamma di dati concernenti la tempistica di avvio dell’esecuzione del contratto.

Prima informazione richiesta è la “Data di stipula del contratto” deve essere indicata la data di stipula del contratto tra la S.A. e la ditta aggiudicataria. L’appalto di opere pubbliche, nonostante la presenza della p.a., come parte contraente, è e resta un contratto di diritto privato al quale si applicano le regole generali dettate in materia di contratti dal codice civile, tra queste quella sancita dall’art. 1375 c.c. secondo cui il contratto va eseguito secondo buona fede.

Ulteriore informazione necessaria è la data del “Verbale di consegna definitiva” o “verbale di avvio di esecuzione del contratto” se operiamo in ambito di servizi e forniture; come noto infatti ex art. 129 co. 2 d.p.r. 559/99 ora abrogato e confluito nell’art. 153 co. 2 d.p.r. 207/10: “Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto …”, perciò nel caso più tipico di consegna ordinaria la data di stipula del contratto sarà prodromica alla consegna.

La seconda possibilità che potrebbe verificarsi nella pratica, attiene alla c.d. “Consegna frazionata”, stanti impedimenti di varia natura o per specifica indicazione del capitolato si procede per stralci successivi fino al completamento delle operazioni di consegna, ciò obbliga il Rup a comunicare all’Avcp tale situazione compilando gli opportuni campi ivi indicati sulle piattaforme.

Terza possibilità attiene alla c.d. “Consegna sotto riserva di legge”, nei casi in cui la S.A. rilevasse l’urgenza di iniziare particolari lavori, nelle more della firma e della registrazione del contratto. A tal proposito sul punto si è più volte espressa l’Autorità di Vigilanza mutuando le posizioni divenienti da consolidati orientamenti giurisprudenziali (cfr. per tutte Determinazione n. 2/2005) nella quale si dà valenza al requisito delle “particolari ragioni d’urgenza”, specificando all’uopo che trattasi di un’urgenza qualificata e non generica ovvero non originata da comportamenti omissivi e negligenti dell’amministrazione.

Uno spazio a se stante merita infine l’indicazione dei dati riservati ai “soggetti ai quali sono stati conferiti incarichi”. Anche per questo dato le piattaforme telematiche seguono il criterio dell’archivio dinamico in modo da censire nel tempo il maggior numero di professionisti. I ruoli così come elencati tra i quali scegliere opportunamente sono: Direttore dei lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, Coordinatore della sicurezza in corso d’opera, Direttore dell’esecuzione del contratto, Responsabile della fase di affidamento, Responsabile fase di esecuzione.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il soggetto individuato dalla stazione appaltante per la verifica del regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore

Questi coincide generalmente con il responsabile del procedimento salvo che non ci si trovi nei seguenti tre casi per i quali le due figure, per espressa disposizione normativa (art. 300 d.p.r. 207/2010), non coincidono:

a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

b) prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità

c) diversa disposizione della stazione appaltante (punto di cui all’art.272 comma 5)

Il c.d. D.E.C. ex art. 301 del regolamento di attuazione del codice De Lise provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante; assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

In sostanza continua il processo di allineamento della disciplina dei contratti di servizi e forniture a quella dei lavori; tanto che quanto in vigenza del vecchio regolamento 554/99 era previsto per i soli lavori, con la figura del direttore dei lavori, con gli artt. 299 e ss. del D.p.r. 207/2010, viene oggi esteso a tutte le tipologie contrattuali di cui al Codice dei Contratti Pubblici.

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Questo articolo è stato scritto da...

Dott.ssa Daniela Violante
Assistente e consulente legale in materia di appalti pubblici
Avv. Giuseppe Croce
Avvocato specializzato in materia di diritto civile e amministrativo, esperto in materia di appalti pubblici
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