Sending
Questo articolo è valutato
4 (1 vote)

Premessa – il contesto normativo di riferimento. L’albo fornitori e la facoltatività dell’istituzione da parte della stazione appaltante. L’albo fornitori ed il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Le modalità operative per la regolamentazione dell’ albo.

Premessa

Il presente contributo è volto ad analizzare le modalità di regolamentazione dell’albo fornitori.

Il fondamento normativo relativo ai c.d elenchi di operatori economici è contenuto nell’art. 125 del d.lgs. 163/06 e nell’art. 332 del D.P.R. 207/2010.

L’art. 125, comma 11, individua i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento quali limiti nel rispetto dei quali la stazione appaltante può individuare gli operatori economici per gli affidamenti in economia. L’art. 332 del D.P.R. 207/2010 ribadisce quanto statuito dal codice, specificando che gli elenchi devono essere sempre aperti all’iscrizione da parte degli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dalla stazione appaltante e devono essere periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale. Nel presente contributo si cercherà di chiarire i presuppesti ed i limiti nel rispetto dei quali l’amministrazione deve operare ed in particolare si analizzeranno i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

L’albo fornitori e la facoltatività dell’istituzione da parte della stazione appaltante.

L’istituzione di un elenco di operatori economici dovrebbe agevolare, nell’ottica della semplificazione e dell’efficienza, l’operato delle stazioni appaltanti qualora, nel rispetto degli strumenti di programmazione predisposti, facciano ricorso alle procedure di acquisto in economia.

Il ricorso all’albo fornitori deve, quindi, avvenire nel rispetto delle condizioni prescritte dallo stesso codice appalti per il ricorso alle procedure in economia. Tali limiti possono essere ricondotti essenzialmente alle seguenti tipologie: a) limiti di importo; b) categorie merceologiche e servizi individuati da ciascuna stazione appaltante sulla base delle proprie specifiche esigenze nel regolamento per le procedure di acquisto in economia[1]. Come noto, infatti, affinché le stazioni appaltanti possano procedere agli acquisti, ovvero all’esecuzione di servizi, in economia occorre che procedano alla ricognizione puntuale di quelle che sono le specificità dell’ente anche alla luce delle finalità istituzionali perseguite.

Si noti sul punto che nella prassi spesso accade che le stazioni appaltanti sottovalutino, nel momento di redazione del regolamento interno per gli affidamenti in economia, l’individuazione delle singole voci di spesa alla luce delle specifiche esigenze.

In mancanza di apposita regolamentazione la stazione appaltante potrà procedere in economia solo nei casi tassativamente previsti dall’art. 125 del d.lgs. 163/06 ovvero:

  1. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
  2. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
  3. prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
  4. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Chiariti i limiti entro i quali è ammesso il ricorso alle procedure in economia occorre ricordare che l’Amministrazione procedente, in ragione delle peculiarità delle prestazioni da richiedere, ha la facoltà di ricorrere comunque alle procedure aperte regolate dal codice dei contratti anche in presenza di condizioni che giustifichino il ricorso a procedure in economia[2].

La facoltatività lasciata alle Stazioni appaltanti vale anche, all’interno delle procedure in economia, con particolare riferimento al ricorso allo strumento dell’albo fornitori, come é stato sottolineato dalla stessa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici secondo cui: “L’istituzione e la gestione di elenchi…. non è obbligatoria, bensì riconosciuta come opzione alla stazione appaltante al fine di agevolare l’operato della stessa. La stazione appaltante, infatti, in tal modo, può più facilmente e celermente individuare i contraenti idonei, evitando le prescritte pubblicità ed indagini di mercato, da disporre di volta in volta per gli specifici appalti ed i conseguenti relativi oneri”.

La costituzione di un albo fornitori, dunque, pur non presentando il carattere dell’obbligatorietà, una volta a regime, consente di evitare alla stazione appaltante di procedere di volta in volta ad apposita indagine di mercato, agevolando in particolar modo quelle stazioni appaltanti che operano attraverso più servizi e non attraverso un unico ufficio centralizzato, assicurando il rispetto di principi quali ad esempio il divieto di frazionamento e il principio di rotazione.

L’albo fornitori ed il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento

La trasparenza[3] oltre ad essere un principio generale dell’attività amministrativa, ex art. 1 della L. 241/90[4], costituisce il livello essenziale delle  prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’ articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, intesa anche quale strumento volto a favorire il perseguimento di forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità, ex art. 11 del d.lgs. 150/2009[5].

Il principio di trasparenza implica, con particolare riferimento alle procedure ad evidenza pubblica,  che tutte le condizioni e modalità della procedura di aggiudicazione siano formulate in modo chiaro, preciso e univoco, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, in modo da consentire, da un lato, a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di comprenderne l’esatta portata e di interpretarle allo stesso modo e, dall’altro, all’amministrazione aggiudicatrice di verificare effettivamente se le offerte presentate dagli offerenti rispondano ai criteri che disciplinano l’appalto in questione[6].

Corollario del principio di trasparenza, con particolare riferimento agli appalti pubblici, è il principio di pubblicità, come affermato dalla stessa Corte di Giustizia[7]: “la trasparenza consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l’apertura degli appalti […] alla concorrenza, nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione”.

La pubblicità deve essere rispettata in tutte le fasi, dall’istituzione alla gestione dello stesso albo.

In particolare:

  1. nella fase di regolamentazione dell’albo dando adeguata pubblicità allo stesso attraverso la pubblicazione dell’avviso di istituzione sul profilo del committente;
  2. nella fase di invito predeterminando il criterio di selezione dell’operatore economico;
  3. nella fase di analisi delle offerte;
  4. nella fase di aggiudicazione; l’esito degli affidamenti è infatti soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Con riferimento alla fase di analisi delle offerte giurisprudenza consolidata[8] ha chiarito che: “il principio della pubblicità delle sedute di gara per la scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è senz’altro inderogabile in ogni tipo di gara, almeno per quanto concerne la fase di verifica dell’integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica, e la relativa apertura[9]

Anche per queste procedure occorre rispettare quanto affermato dapprima dall’Adunanza Plenaria[10] ed oggi dal Legislatore secondo cui: “La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti[11]

Alla pubblicità così delineata fa da contraltare quanto prescritto dall’art. 13, comma 2, lettera b) dello stesso d.lgs. 163/06 secondo cui il diritto di accesso è differito: “in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime”.

La norma prevede, in sostanza, che debba essere rispettata, sino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, la segretezza in ordine ai soggetti che sono stati invitati alla procedura al fine di prevenire ed evitare accordi tra gli operatori economici che possano turbare il regolare svolgimento della procedura. Sul punto è opportuno ricordare una recente modifica del codice penale con l’introduzione dell’art. 353-bis rubricato – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente[12].

L’inosservanza della segretezza comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi, ai sensi del IV comma dello stesso articolo 13 del d.lgs. 163/06, l’applicazione dell’art. 326[13] del codice penale.

La stazione appaltante non dovrà, quindi, in alcun modo divulgare i nominativi di coloro che sono stati scelti, anche attraverso l’ausilio di un software, a presentare offerta.

In questo caso qualora la stazione appaltante abbia deciso di far ricorso al metodo del sorteggio, al fine di individuare un numero di operatori economici da invitare, tra quelli inseriti nell’albo, lo stesso non potrà essere pubblico perché in questo caso non verrebbe rispettato quanto prescritto dall’articolo su richiamato, in materia di segretezza. L’estrazione dovrà quindi essere segreta e potrà essere coniugata con le esigenze di pubblicità dell’azione amministrativa e regolarità della stessa mediante la partecipazione di soggetti terzi testimoni che dovranno a loro volta mantenere il segreto fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte[14]

Un’altra opzione possibile dal punto di vista operativo potrebbe consistere nell’associazione, anche mediante l’ausilio di un supporto informatico, in sede riservata, di un numero ad ogni operatore economico presente nell’elenco degli operatori soprattutto qualora sia rilevante il numero degli iscritti all’albo fornitori. L’associazione tra codici e operatori economici deve essere  dettagliatamente verbalizzata. In seduta pubblica si procederà quindi all’estrazione dei numeri corrispondenti ai codici, definendo la lista dei soggetti ammessi alla procedura selettiva.

L’obbligo di trasparenza implica altresì che un’impresa possa avere accesso ad informazioni adeguate relative all’appalto prima che esso sia aggiudicato, in modo tale che, se tale impresa lo desidera, sia in grado di manifestare il proprio interesse ad ottenere tale appalto.

I principi di trasparenza e pubblicità sono complementari rispetto a quello di parità di trattamento. I primi assicurano il rispetto del principio di parità di trattamento su un piano formale, il secondo su un piano sostanziale. Il principio della trasparenza in materia di appalti pubblica viene adempiuto, come ricordato, essenzialmente attraverso il rispetto dell’onere della pubblicità. Il principio della parità di trattamento si esplica invece su un piano operativo attenendo ai criteri di selezione dell’offerente e dell’offerta.[15]

In riferimento al principio di parità di trattamento, secondo il parere dell’AVCP[16],  lo stesso vieta non solo le discriminazioni palesi, a motivo della cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, mediante il ricorso ad altri criteri distintivi, abbia in pratica le stesse conseguenze (sentenza Corte di Giustizia CE 3.6.1992, causa C 360/89). Il principio in commento, allo scopo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed efficace tra gli operatori economici che partecipano ad un appalto pubblico, richiede che tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione delle loro offerte e che queste siano soggette alle medesime condizioni per ciascun competitore (sentenza Corte di Giustizia CE 29.4.2004, causa C 496/99). Ne deriva l’obbligo di svolgere la relativa procedura senza consentire ad alcuno dei partecipanti di godere di informazioni privilegiate o di condizioni vantaggiose in sede di presentazione dell’offerta. In questo senso, va ribadito che tutti gli operatori che prendono parte alla procedura devono essere invitati contemporaneamente a presentare le loro offerte e che le lettere di invito devono contenere le medesime informazioni in relazione alla prestazione richiesta.

Da tale principio discende altresì: 

a) il divieto di penalizzare un concorrente rispetto ad un altro nell’ammissione alla gara ovvero nella valutazione dell’offerta quando entrambi posseggono gli stessi requisiti ovvero formulino un’offerta con caratteristiche identiche o più verosimilmente simili;

b) l’obbligo di premiare, con l’attribuzione di un punteggio maggiore, il concorrente la cui offerta

risulti migliore rispetto alle altre[17].

Per quanto attiene al principio della rotazione appare opportuno ricordare la determinazione n. 2/2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici la quale ha ricostruito finalità e portata applicativa dello stesso principio: “Il criterio di rotazione ha come finalità quella di evitare che la stazione appaltante possa consolidare rapporti solo con alcune imprese venendo meno così al rispetto del principio di concorrenza”.

La rotazione è in effetti funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie garantendo la concorrenza effettiva[18].

Alla luce dei principi su indicati ogni stazione appaltante deve procedere alla regolamentazione del proprio albo fornitori.

Si propone di seguito un modello di regolamentazione redatto secondo i principi sopra richiamati.

ELENCO OPERATORI ECONOMICI

Art. 1
Elenco operatori

  1. L’Amministrazione ricorre all’Elenco per individuare gli operatori economici ai quali affidare la fornitura di beni e servizi in economia nei casi e alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici e dal presente provvedimento.

Art. 2
Soggetti ammessi

  1. Sono ammessi all’iscrizione all’Elenco esclusivamente gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 comma 1 del Codice dei contratti, attestati mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000.

Art. 3
Struttura dell’elenco

  1. L’elenco è diviso nelle seguenti sezioni:
  2. fornitori di beni;
  3. prestatori di servizi;
  4. Ciascuna sezione è suddivisa nelle categorie e sottocategorie merceologiche individuate dall’Amministrazione con riguardo alle proprie specifiche esigenze, di cui all’Allegato X al presente atto.
  5. Ciascun operatore economico può richiedere l’iscrizione per una o più sezioni dell’elenco e per le sole categorie per le quali sia in possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 39 del Codice dei contratti.

Art. 4
Modalità di iscrizione nell’elenco

  1. Gli operatori economici interessati alla fornitura di beni e servizi  presentano la domanda di iscrizione all’Elenco utilizzando esclusivamente la procedura on-line messa a disposizione sul sito dell’Amministrazione. Ogni domanda presentata mediante modalità differenti è inammissibile.
    1. Ai sensi dell’art. 125, comma 12 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., gli affidatari di lavori, servizi e forniture in economia devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
    1. Le categorie merceologiche di servizi o forniture sono suddivise ed individuate secondo un codice come definito dall’Allegato X al presente regolamento.
    1. Le categorie sono aggiornate periodicamente, mediante provvedimento del direttore generale/(ovvero altro organo a seconda dell’organizzazione interna), qualora sulla base della programmazione annuale, emergessero ulteriori necessità.
    1. Gli operatori economici sono iscritti per categorie di specializzazione e, all’interno di ciascuna categoria, per classi di importo come specificate al successivo art. 5.
    1. La domanda di iscrizione può essere presentata in qualunque momento dell’anno e contiene le seguenti informazioni:
  2. anagrafica dell’operatore economico, compresa indicazione del domicilio eletto, del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata (se posseduta) per l’invio delle comunicazioni;
  3. categoria/e e sottocategoria/e merceologica, servizio per i quali è richiesta l’iscrizione e dati di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali;
  4. possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 comma 1 del Codice dei contratti;
  5. fatturato globale degli ultimi tre esercizi finanziari per i quali sia stato approvato il bilancio;
  6. elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni e del relativo fatturato realizzato in ciascuna categoria merceologica/servizio per il quale è richiesta l’iscrizione per servizi e forniture;
  7. ambito territoriale di operatività;
  8. eventuale possesso di certificazioni aziendali rilasciate da organismi accreditati.
    1. Al termine della procedura on-line il sistema assegna all’operatore economico un codice identificativo anonimo e genera automaticamente la domanda di iscrizione e la relativa dichiarazione sostitutiva, da sottoscrivere da parte del rappresentante legale dell’operatore economico e da inviare all’Amministrazione nelle forme previste dalla legge, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000.
    1. L’iscrizione nell’Elenco decorre dalla data di ricezione della domanda di iscrizione, secondo le modalità di cui all’art. 6, in caso di presentazione della domanda in fase di avvio dell’albo.
    1. L’elenco verrà aggiornato semestralmente.
    1. A seguito dell’aggiornamento suddetto potranno essere aggiunti nell’elenco (sempre secondo le modalità di cui all’art.6 ) i nuovi operatori economici che abbiano fatto istanza e che risultino in possesso dei requisiti richiesti.
    1. L’elenco con le nuove iscrizioni sarà operativo dalla data della pubblicazione dell’avviso sul profilo del committente che avverrà nel mese di …….di ogni anno.
    1. Le informazioni fornite dagli operatori economici sono utilizzate dall’Amministrazione per l’individuazione degli operatori economici da consultare nei casi di cui al successivo art. 8.
    1. L’Amministrazione comunica a ciascun operatore economico la mancata ammissione, specificando la motivazione, mediante posta elettronica certificata o tramite fax.

Art. 5
Classi di importo e requisiti minimi

  1. Per servizi e forniture:

La classe d’importo, per la quali è possibile iscriversi all’interno di ciascuna categoria è così suddivisa:

N.B. come illustrato ciascuna stazione appaltante deve individuare le singole categorie ed i relativi importi sulla base delle proprie specifiche esigenze nel rispetto comunque della soglia comunitaria.

I requisiti minimi devo essere individuati in proporzione alle classi.

La consultazione degli operatori, per ogni singolo affidamento, avverrà secondo il criterio della rotazione con scorrimento automatico, come meglio precisato al successivo art. 8, considerando un elenco unico composto dagli operatori economici qualificati indipendentemente dall’appartenenza alle classi di importo individuate.

N.B.In alternativa al criterio della  rotazione può essere introdotto il criterio del sorteggio nel rispetto dell’art. 13 del codice

Art. 6
Durata dell’iscrizione e aggiornamento dell’elenco

  1. L’iscrizione all’Elenco non è soggetta a termine di scadenza, fatti salvi gli obblighi di comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni variazione in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale ed ai requisiti relativi alla capacità tecnica ed economico-finanziaria.
    1. L’aggiornamento dell’iscrizione può essere effettuato esclusivamente utilizzando la procedura on-line messa a disposizione sul sito dell’Amministrazione.
    1. Al termine della procedura on-line il sistema genera automaticamente la richiesta di aggiornamento con la relativa dichiarazione sostitutiva, da sottoscrivere da parte del rappresentante legale dell’operatore economico e da inviare all’Amministrazione nelle forme previste dalla legge.

Art. 7
Verifica del possesso dei requisiti

  1. L’Amministrazione procede a controlli d’ufficio, su gli iscritti all’albo e con cadenza semestrale, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici. Il controllo sarà svolto a campione nella percentuale pari al …%…. degli iscritti (ciascuna stazione appaltante in base alla propria organizzazione individuerà tale percentuale).
  2. L’Amministrazione effettua comunque idonei controlli ogni qualvolta sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese al momento dell’iscrizione o dell’aggiornamento dei dati.
  3. L’Amministrazione procede, in ogni caso, al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario, prima della stipula del contratto

Art. 8
Selezione degli operatori economici da consultare

  1. Nell’ambito dell’acquisizione di beni e servizi mediante cottimo fiduciario l’individuazione degli operatori economici da consultare attraverso l’Elenco operatori, avviene secondo il criterio della rotazione con scorrimento automatico.
    1. L’elenco delle iscrizioni verrà redatto in base all’ordine cronologico di ricezione da parte dell’Ente delle istanze di iscrizione, così come risultante dal numero progressivo di protocollo in entrata in relazione alla categoria del servizio o della fornitura da appaltare.
    1. La rotazione é gestita mediante l’ausilio di una procedura informatizzata e con modalità tali da garantire la necessaria coerenza tra la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa degli operatori economici – risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all’elenco – e l’entità e la tipologia del servizio o della fornitura da acquisire.
    1. La posizione, all’interno dell’elenco, dell’affidatario di un servizio o fornitura, in caso di successive consultazioni resterà immutata.
    1. Per le finalità di cui ai commi precedenti, il Dirigente, prima dell’indizione della procedura di cottimo fiduciario, procede:
  2. all’individuazione della categoria merceologica relativa al bene o servizio da acquisire;
  3. alla definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ritenuti necessari per la procedura di cui trattasi;
  4. alla consultazione degli operatori economici scelti come indicato nel presente regolamento.
    1. Al fine di garantire la trasparenza delle procedure, il sistema informatico tiene traccia in apposito registro di tutte le rotazioni effettuate.

Art. 9
Cause di sospensione dall’elenco

  1. L’Amministrazione dispone la sospensione di un operatore economico dall’Elenco qualora riscontri il verificarsi di una delle fattispecie di seguito elencate:
  2. in caso di mancato aggiornamento di cui all’art. 6, emerso in sede di verifica, per un periodo pari a sei mesi e comunque fino all’avvenuta regolarizzazione;
  3. in caso di tardivo aggiornamento di cui all’art. 6, emerso in sede di verifica, per un periodo pari a tre mesi;
  • in caso di carenza temporanea dei requisiti di cui all’art. 38 del Codice dei contratti, risultante dalla dichiarazione dell’operatore economico, fino all’avvenuta riacquisizione dei requisiti mancanti;
  • in caso di controversia in sede giudiziale e/o arbitrale con l’Amministrazione e fino alla definizione dello stesso.

Art. 10
Cause di cancellazione dall’elenco

  1. L’Amministrazione dispone la cancellazione di un operatore economico dall’Elenco qualora riscontri il verificarsi di una delle fattispecie di seguito elencate:
  2. sopravvenuta carenza di uno dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione;
  3. mancata dimostrazione dei requisiti speciali in occasione delle verifiche a campione;
  4. grave negligenza o mala fede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla stazione appaltante;
  5. inadempimento per mancata fornitura, debitamente accertata, dei beni e/o mancata esecuzione dei servizi,  in assenza di accertati impedimenti per cause di forza maggiore.
  • La cancellazione è altresì disposta su esplicita richiesta dell’operatore economico.
    • Il provvedimento di cancellazione è assunto dal Servizio …… e comunicato per iscritto all’operatore interessato.
    • La cancellazione comporta l’impossibilità per l’operatore economico di riproporre domanda di iscrizione nei dodici mesi successivi alla notifica del provvedimento di cancellazione.

Art. 11
Pubblicità

  1. L’avviso pubblico per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco è pubblicato  integralmente sul sito istituzionale dell’Ente. Le comunicazioni successive sono effettuate mediante il sito istituzionale o mediante comunicazione diretta agli interessati.
  2. I nominativi degli operatori economici iscritti in Elenco non sono resi pubblici, fatti salvi i casi di pubblicità previsti dalla normativa vigente.

Art. 12
Trattamento dei dati personali

  1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali acquisiti dall’Ente per effetto del presente provvedimento sono utilizzati per l’istituzione e la gestione dell’Elenco degli operatori economici nonché ai fini dell’esperimento delle procedure di affidamento di beni e servizi in economia e dell’adempimento delle pratiche amministrativo-contabili derivanti dal rapporto contrattuale posto in essere con l’operatore aggiudicatario di cottimi fiduciari e/o procedure negoziate.
  2. I dati sono raccolti e trattati dall’Ente sia con strumenti informatici sia su supporto cartaceo e possono, attraverso adeguato sistema di profilazione, essere consultati, modificati e/o integrati dai diretti interessati.

Art. 13
Pubblicità e comunicazioni

  1. L’indizione e l’esito delle procedure di affidamento dei servizi e delle forniture e dei lavori è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e nelle altre forme previste dalla vigente normativa.
  2. Gli affidamenti sono altresì soggetti a comunicazione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, e all’Osservatorio dei Contratti Pubblici nei casi previsti dalla normativa vigente.
  3. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 121 comma 5 del D.Lgs. 104 del 2010 (cd. Codice del processo amministrativo), il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla pubblicazione di un avviso volontario per la trasparenza ex ante, secondo le modalità di cui all’art. 79 bis del Codice dei Contratti, dichiarando con atto motivato anteriore all’avvio della procedura di affidamento, di ritenere che la procedura senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sia consentita dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

[1] 125. Lavori, servizi e forniture in economia 9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 euro (273) per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro (274) per le stazioni appaltanti di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall’articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall’articolo 248. 10. L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze

[2]Né può ritenersi che l’applicabilità del regime dell’affidamento in economia possa privare l’amministrazione della facoltà , in ragione delle peculiarità delle prestazioni da richiedere, di ricorrere alle procedure aperte regolate dal codice dei contratti pubblici applicando quelle regole che , comunque, gli articoli 121 e, per gli appalti di servizi, 124 del codice impongono anche agli appalti sotto soglia comunitaria”. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 21 febbraio 2011 n. 1082

[3] Per un approfondimento del principio di trasparenza si rinvia a : “Trasparenza, integrità dell’azione amministrativa e valori costituzionali” di Riccardo Nobile, in www.lexitalia.it n. 10/2010.

[4] Art. 1,  Principi generali dell’attività amministrativa L 241/90: “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell’ordinamento comunitario

[5] Art. 11 d.lgs. 150/2009 : “La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione

[6] Sentenza della Corte Giustizia CE (Terza Sezione)10 maggio 2012 Nella causa C-368/10

[7] Corte di Giustizia CE, 7.12.2000, causa C-324/98 cd. Teleaustria c. Telekom Austria

[8]     L’espresso richiamo al rispetto dei principi anzidetti esclude che l’affidamento mediante cottimo fiduciario sia riconducibile ad una semplice attività negoziale, essendo evidente la preoccupazione del legislatore di salvaguardare l’applicazione dei principi costituzionali, posti a tutela dell’interesse pubblico generale alla legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Nell’ambito del principio di trasparenza trova collocazione, quale suo corollario, il principio di pubblicità, volto a rendere effettivamente trasparente l’operato della P.A., attraverso la presenza degli stessi concorrenti a tali momenti peculiari, così assicurando anche l’ulteriore principio della par condicio. Pertanto, è illegittimo l’operato di una stazione appaltante, che abbia svolto l’intero procedimento di gara, affidato mediante il sistema del cottimo fiduciario in seduta riservata, in palese violazione del principio di pubblicità e di trasparenza, sottraendo così ingiustificatamente il proprio operato al costante controllo degli operatori economici che avevano fatto domanda di partecipazione alla gara. Cons. Stato Sez. V, 05/10/2011, n. 5454

[9] T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 22-06-2010, n. 2025

[10] Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 luglio 2011, n. 13.

[11]D.L. 7-5-2012 n. 52 Art. 12 Aggiudicazione di appalti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosaIn vigore dal 9 maggio 2012 1. Al comma 2 dell’articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è premesso il seguente periodo: “La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.”.2. Al comma 2 dell’articolo 283 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è premesso il seguente periodo: “La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti“.3. I commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del presente decreto.

[12]c.p. art. 353-bis. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032

[13] c.p. art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni

[14] Per un approfondimento si rinvia a : “ Chi invitare alla procedura in economia?” di Stefano Venturi, in www.ufficioappaltiecontratti.it

[15] Per un approfondimento si rinvia alla  circolare 1 marzo 2007  della Presidenza del Consiglio dei Ministri: “ Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi.(G.U. n. 111 del 15-5-2007)

[16] Documento di consultazione AVCP:  L’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante procedura negoziata 2000.

[17] Per un approfondimento si rinvia alla guida pratica per i contratti pubblici di servizi e fornitire all’indirizzo: http://www.governo.it/Presidenza/bandi/Guida_pratica_appalti_vol1.pdf

[18]    Per un’attenuazione della portata del principio di rotazione: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – sentenza 28 dicembre 2011 n. 6906: “Quello della rotazione dei soggetti da invitare nelle procedure negoziate è indubbiamente un principio funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie dei servizi con il sistema selettivo del cottimo fiduciario, ma in quanto tale lo stesso non ha, per le stazioni appaltanti, una valenza precettiva assoluta, di guisa che la sua episodica mancata applicazione non vale ex se ad inficiare gli esiti di una gara già espletata, una volta che questa si sia conclusa con l’aggiudicazione in favore di un soggetto già in precedenza invitato a simili selezioni ( ovvero già affidatario del servizio). Tanto più quando sia rimasto comprovato, come nel caso che ci occupa, che la gara si sia svolta nel rispetto del principio di trasparenza e di parità di trattamento e si sia conclusa con l’individuazione dell’offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante, senza che nel giudizio comparativo tra le offerte abbia inciso la pregressa esperienza specifica maturata dalla impresa aggiudicataria nella veste di partner contrattuale della amministrazione aggiudicatrice”.

Sending
Questo articolo è valutato
4 (1 vote)

Questo articolo è stato scritto da...

Dott.ssa Michela Deiana
Esperta in appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.