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L’attività di verifica per accertare l’esatto adempimento delle prestazioni oggetto di contratto deve aver luogo nelle date stabilite dall’Amministrazione Aggiudicatrice in contraddittorio con il responsabile tecnico dell’impresa e con il soggetto incaricato dalla stazione appaltante. Le modalità di svolgimento della verifica si differenziano a seconda che la medesima debba essere eseguita durante l’esecuzione del contratto o al termine della prestazione. Il Regolamento, agli artt. 317 e 318, disciplina le due fattispecie individuando i diversi soggetti tenuti a presenziare alle operazioni di verifica. Più nel dettaglio:

  • in caso di verifica in corso di esecuzione, il collaudatore deve invitare ai controlli sia l’esecutore sia il direttore dell’esecuzione; se vi è coincidenza tra il collaudatore e il direttore dell’esecuzione l’invito deve essere rivolto ad un rappresentante della stazione appaltante;
  • in caso di verifica al termine della prestazione, il collaudatore informa il RUP ed il direttore dell’esecuzione – se soggetto diverso da quest’ultimo – della data prevista per lo svolgimento del collaudo. Il direttore dell’esecuzione a sua volta informa l’esecutore del giorno della verifica perché quest’ultimo possa intervenire. Lo stesso direttore ha comunque l’obbligo di presenziare al controllo definitivo.
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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.