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L’avvalimento costituisce “un principio generale” che permette al concorrente di provare i requisiti di capacità richiesti avvalendosi di quelli di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.  La forza del predetto principio è tale da ritenere che l’avvalimento trovi applicazione anche in mancanza di specifiche indicazioni nel bando di gara, avendo le norme comunitarie un’efficacia integrativa automatica delle previsioni del bando, anche laddove non vi sia un espresso richiamo. 

Vero è che agli appalti aventi ad oggetto i servizi di cui all’allegato IIB si applicano solo alcune disposizioni del Codice (artt. 65, 68 e 225 del D.Lgs 1653/2006) e che l’art. 49 non viene richiamato esplicitamente; tuttavia, l’affidamento di tali contratti deve avvenire nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità e l’avvalimento, di derivazione comunitaria, è un principio di carattere generale e come tale applicabile anche a tali servizi.

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