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Le cooperative sociali di tipo B svolgono attività produttive finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro delle persone con svantaggi fisici o psichici, le ragazze madri, ex detenuti, ex tossicodipendenti, ecc., ma possono svolgere qualsiasi attività di impresa (agricola, industriale, artigianale, commerciale e di servizi) con l’obiettivo di destinare almeno il 30% dei posti di lavoro così creati a persone svantaggiate, altrimenti escluse dal mercato del lavoro. Le persone disabili devono costituire almeno il 30% della compagine sociale. Si tratta di imprese a tutti gli effetti che mettono a disposizione servizi e personale specializzato, oltre ad effettuare inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati in strutture con caratteristiche imprenditoriali. Il modello imprenditoriale che risponde ai bisogni ed alle esigenze espressi da cittadini svantaggiati sia in ambito lavorativo, che di partecipazione attiva nella società, non le esonera dal rispetto delle norme che disciplinano le attività imprenditoriali. Infatti l’iscrizione alla CCIAA, per i servizi di pulizia, avviene nel rispetto delle fasce di importi individuati dal D.M.  274/1997. Il D.M.  274/1997 definisce cosa si intende per servizi di pulizia e che requisiti devono avere i soggetti che richiedono l’iscrizione; considerando che le cooperative b svolgono servizi specializzati, è necessario che abbiano anche i requisiti richiesti dal suddetto D.M., per essere iscritte in tale categoria.

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Redazione MediAppalti
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