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  1. Inquadramento generale. La digitalizzazione nel PNRR

La transizione digitale, volta a modernizzare la pubblica amministrazione, le infrastrutture di comunicazione e a rilanciare il sistema produttivo del Paese nel suo complesso è uno dei pilastri fondamentali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), obiettivo strategico per dare una spinta decisiva alla ripresa economica dell’Italia e alla definitiva, si spera, uscita dalla profonda crisi – notevolmente aggravata dalla pandemia – in cui il Paese versa da anni.

Tale ambizioso obiettivo viene declinato nel PNRR in una delle sei Missioni previste, precisamente quella afferente alla Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, a sua volta spacchettata in più Componenti, tra le quali la M1C1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA, che è quella che ci interessa maggiormente in questa sede.

L’Unione Europea ha imposto agli Stati membri di investire nella digitalizzazione almeno il venti per cento delle risorse messe a disposizione per uscire dalla crisi. Appare evidente come si tratti a questo punto di un obiettivo strategico e non più rinviabile, tenuto conto anche del fatto che l’Italia si colloca agli ultimi posti tra i Paesi europei per livello di digitalizzazione. 

Tra gli obiettivi posti dal PNRR al fine di favorire l’innovazione digitale riveste particolare rilievo quello della semplificazione in materia di contratti pubblici, con riferimento alla quale si legge nel Piano che <<la semplificazione delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni è obiettivo essenziale per l’efficiente realizzazione delle infrastrutture e per il rilancio dell’attività edilizia: entrambi aspetti essenziali per la ripresa a seguito della diffusione del contagio da Covid-19>>. A tal fine, sono programmate una serie di misure urgenti, alcune delle quali non richiedono un intervento legislativo ma, più semplicemente, la concreta attuazione di norme già vigenti nel nostro ordinamento. Si tratta in special modo della riduzione del numero e qualificazione delle stazioni appaltanti, del potenziamento del database di tutti i contratti tenuto dall’Autorità nazionale anticorruzione e della semplificazione e digitalizzazione delle procedure delle centrali di committenza ed interoperabilità dei relativi dati.

Ed è proprio la semplificazione e digitalizzazione delle procedure di acquisto e l’interoperabilità dei relativi dati ad essere l’oggetto del nuovo Regolamento adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il n. 148, 2021, approvato il 12 agosto scorso ma pubblicato in Gazzetta ufficiale soltanto il 26 ottobre (G.U. n. 256), il quale dà finalmente attuazione all’art. 44 del Codice dei contratti pubblici[1] e disciplina le modalità di digitalizzazione delle procedure di affidamento degli stessi.

Seppure con quattro anni di ritardo, le Stazioni appaltanti ora avranno finalmente a disposizione un quadro normativo compiuto per digitalizzare interamente e in maniera uniforme le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, potendo altresì fruire della Banca Dati nazionale dei Contratti pubblici gestita da ANAC (BDNCP), cui accedere per ottenere tutte le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti di partecipazione e per trasmettere tutti i dati e le informazioni obbligatorie per finalità di trasparenza. Ne conseguirà così una sensibile semplificazione degli adempimenti gravanti sui RUP ed un cospicuo risparmio di tempo e risorse.

BOX: L’innovazione digitale della pubblica amministrazione e, in particolare, la digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici è uno degli obiettivi strategici del PNRR. Il Governo italiano ha compiuto un ulteriore passo avanti in tale direzione con l’emanazione del DPCM in materia di procedure telematiche, che dà attuazione all’art. 44 del Codice dei contratti.

  • I vantaggi della digitalizzazione delle procedure di affidamento

La compiuta regolamentazione delle procedure telematiche di gara consente di rendere effettivo l’obbligo del ricorso alle stesse, stabilito dall’art. 58 del Codice ma ancora non pienamente attuato. Il fine dichiarato, ribadito a più riprese anche nel PNRR, è la semplificazione delle procedure – attraverso la loro standardizzazione – e la conseguente maggiore speditezza delle stesse, grazie all’immediatezza delle comunicazioni elettroniche rispetto a quelle tradizionali.

Altra importante finalità della digitalizzazione delle procedure va ravvisata nella maggior garanzia che essa offre in termini di integrità e sicurezza delle offerte, di loro segretezza, nonché di tracciabilità di tutte le operazioni compiute nel corso della procedura. Tutti questi aspetti vengono in rilievo anche al fine di ridurre i possibili contenziosi.

La tracciabilità delle operazioni è, a sua volta, garanzia di trasparenza dell’azione amministrativa ed utile strumento per prevenire la corruzione. Il rispetto dell’integrità dei dati e delle informazioni prodotte in una gara e la garanzia di riservatezza delle offerte sono infatti due dei principali strumenti per scongiurare eventuali fenomeni corruttivi. Sotto questo profilo, assumono rilievo anche la maggiore velocità nello svolgimento delle procedure e la loro standardizzazione mediante strumenti ICT, tutti aspetti che vanno a vantaggio della legalità, perché fanno venire meno alcune delle storture tipiche delle gare, quali la lentezza e l’eccessiva discrezionalità nel loro svolgimento, situazioni che creano terreno fertile per eventuali tentativi di corruzione.

Altro vantaggio di non poco conto delle procedure svolte interamente in modalità telematica è la perdita di rilievo che in esse assume la vicinanza fisica degli addetti ai lavori (funzionari della stazione appaltante, commissari di gara, operatori economici). In quest’ottica, gli strumenti ICT, durante l’emergenza sanitaria da COVID-19 tuttora in corso, hanno rivelato tutto il loro potenziale, in quanto le modalità telematiche di svolgimento delle procedure hanno garantito la continuità dell’azione amministrativa ed hanno consentito lo svolgimento a distanza delle procedure urgenti senza necessità di una loro sospensione.

BOX: La digitalizzazione delle procedure di affidamento riveste indubbi vantaggi in termini di trasparenza, tutela dell’integrità e della riservatezza delle offerte; essa offre inoltre garanzie di maggiore celerità nella conclusione dei procedimenti e di più efficace prevenzione di eventuali fenomeni corruttivi.

  • Il nuovo Regolamento sulle modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici. I principi generali

Il DPCM n. 148 definisce i principi per la digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti da parte delle pubbliche amministrazioni e indica le caratteristiche tecniche generali che dovranno avere i sistemi telematici per lo svolgimento delle attività connesse a tali procedure.

Le piattaforme digitali per l’e-procurement, in uso alle stazioni appaltanti, dovranno quindi rispondere a determinati requisiti funzionali e tecnologici, uguali per tutte, così da ottenere una “uniformazione tecnologica” che consentirà l’interconnessione e l’interoperabilità dei dati tra le piattaforme esistenti (o ancora da realizzare o da potenziare) e tra queste e gli organismi di vigilanza e controllo.

La realizzazione di un compiuto sistema di e-procurement, capillarmente utilizzato da tutte le Amministrazioni, offrirà importanti vantaggi sia alle stazioni appaltanti che alle imprese, migliorando l’efficienza amministrativa complessiva con conseguente diminuzione dei costi di gestione delle procedure di gara, della durata del ciclo dell’appalto e, infine, degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

Il DPCM in esame si compone di tre Capi, il primo dedicato ai principi generali, il secondo alla gestione digitale delle procedure e l’ultimo alle disposizioni finali.

Tra i principi generali, viene immediatamente in rilievo la regolamentazione dell’accesso al sistema telematico da parte degli utenti, che può avvenire esclusivamente mediante una procedura di autorizzazione che preveda l’identificazione dell’utente medesimo e il rilascio di un apposito codice alfanumerico, cioè mediante SPID per gli operatori economici nazionali, o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del regolamento eIDAS[2] per gli operatori esteri.

Il Regolamento stabilisce che, una volta completata la procedura di identificazione, il responsabile del sistema telematico, sulla base delle informazioni fornite, debba attribuire all’utente un profilo coerente con il ruolo o la funzione svolta nella procedura (la c.d. caratterizzazione).

Altra regola fondamentale inserita tra i principi generali è quella per cui le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra gli utenti e il sistema telematico che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, tra i quali i messaggi di avviso e di notifica, avvengano esclusivamente utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del CAD[3] o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento eIDAS.

Il sistema telematico garantisce inoltre la registrazione di tutte le operazioni svolte su di esso, in quanto deve necessariamente offrire apposite funzionalità di registrazione cronologica (log applicativi e di sistema) delle operazioni eseguite, nonché dei cambiamenti che le operazioni introducono sulla base di dati, per finalità di controllo anche automatico degli accessi degli utenti e di verifica delle attività effettuate.

Le rigorose regole imposte per l’accesso a sistema, volte ad assicurare l’identificazione certa di colui che vi accede, sono essenziali anche per ridurre al minimo tutti i possibili contenziosi connessi alla paternità delle offerte caricate a sistema. Si pensi al caso di offerte, o parti di esse, non firmate digitalmente ma comunque caricate all’interno delle c.d. “buste”, cioè contenitori di documenti digitali firmati essi stessi digitalmente, cui si accede mediante un processo di identificazione fondato su un meccanismo di credenziali univoche. In tali ipotesi, la giurisprudenza si è dimostrata oscillante, affermando talvolta che la paternità dell’offerta vada riconosciuta in tutti i casi in cui le concrete circostanze di fatto conducono ragionevolmente a propendere per essa, a prescindere dal dato formale dell’assenza della sottoscrizione digitale[4]; tuttavia, più frequentemente, è stato invece sostenuto che la sottoscrizione dell’offerta con firma digitale sia diretta non soltanto ad accertare la provenienza e l’integrità della stessa, ma sia anche volta a vincolare il proponente al suo contenuto, assicurandone l’immodificabilità. Per tale ragione non è parso ai più sufficiente l’utilizzo della firma digitale nella sola iniziale fase di accreditamento al portale telematico e si è ritenuto che l’accesso successivo al portale medesimo mediante semplice password con relativa compilazione dell’offerta non possa offrire le stesse garanzie, in termini di serietà, affidabilità e insostituibilità, di una proposta sottoscritta con la firma digitale[5].  

Di particolare importanza è la previsione relativa alla formazione del fascicolo elettronico. L’art. 7 del Regolamento infatti prevede che tutti i dati, i documenti e le comunicazioni scambiate tra stazione appaltante e operatori economici, purché redatti in un formato idoneo alla loro conservazione a norma ai sensi del CAD[6], debbano essere raccolti in un fascicolo informatico gestito dal sistema telematico che, a conclusione della procedura di affidamento, sarà reso disponibile alla stazione appaltante, la quale avrà l’onere di conservarlo a norma.

Il gestore del sistema telematico avrà l’obbligo di mettere a disposizione delle stazioni appaltanti le registrazioni cronologiche delle operazioni effettuate e provvedere all’invio in conservazione delle stesse secondo le regole tecniche in materia di sistema di conservazione a norma.

L’impronta delle registrazioni cronologiche, calcolata al momento dell’invio del fascicolo stesso in conservazione, è conservata nel medesimo fascicolo elettronico.

In sintesi, nel fascicolo elettronico confluiranno tutti i documenti, atti, informazioni e comunicazioni formatisi durante la procedura di affidamento, come le offerte, le giustificazioni rese in caso di avvio del subprocedimento di verifica di congruità di un’offerta risultata anomala, i verbali della Commissione giudicatrice, ecc..

Sono altresì compresi i provvedimenti adottati dalla stazione appaltante quali: la determinazione a contrarre (art. 13), il provvedimento di ammissione e di esclusione dalle fasi della procedura di gara (art. 19), il provvedimento di aggiudicazione (art. 25), il contratto (art. 27), ecc.. Il fascicolo elettronico costituirà così il contenitore unico, esaustivo e sempre rintracciabile di tutti gli atti e informazioni afferenti ad una procedura di affidamento.

Il DPCM impone che i sistemi telematici di e-procurement assicurino agli utenti autenticati la disponibilità dei dati e dei documenti gestiti, garantendone pienamente l’integrità e la segretezza, attraverso l’uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento. Gli stessi dovranno inoltre garantire la tracciabilità degli accessi effettuati e la loro registrazione.

I sistemi devono essere programmati in modo da assicurare assoluta imparzialità e terzietà da parte del gestore del sistema medesimo, che può essere soggetto pubblico o privato, a differenza del responsabile del sistema telematico che, invece, dovrà essere sempre appartenente al personale della Stazione appaltante.

Il Capo dedicato ai principi generali prevede infine la necessaria integrazione dei sistemi telematici di acquisto e negoziazione con la piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati (PagoPA), integrazione che consentirà di attivare direttamente dal sistema telematico di procurement le funzionalità di pagamento del contributo ANAC, di cauzioni provvisorie o definitive o di altri pagamenti che dovessero in ipotesi risultare necessari in corso di procedura (ad esempio per il rilascio di copie a seguito di richiesta di accesso agli atti).

BOX: Il Regolamento contempla, tra i principi generali, l’obbligo di accesso tramite SPID, l’utilizzo di un domicilio digitale per le comunicazioni, la formazione e conservazione di un fascicolo elettronico che contenga tutti i dati, i documenti e le comunicazioni scambiate tra stazione appaltante e operatori economici, nonché i provvedimenti adottati dalla stazione appaltante.

  • (Segue) Il nuovo Regolamento sulle modalità di digitalizzazione delle procedure. Le regole di gestione digitale della procedura. L’avvio della procedura e la fase di qualifica

Il Capo II del DPCM affronta le varie fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e prevede le diverse funzionalità, ad esse connesse, che il sistema telematico di procurement dovrà necessariamente garantire.

In primo luogo, mediante il sistema telematico la stazione appaltante potrà acquisire il codice identificativo della gara (CIG) sulla base dell’accordo di servizio sottoscritto dal responsabile del sistema e dal gestore del sistema con ANAC.

Il sistema telematico consentirà inoltre alla stazione appaltante la redazione o, comunque, l’acquisizione della determina a contrarre.

Tramite l’interconnessione con le apposite piattaforme del Ministero delle infrastrutture e dell’ANAC, il sistema telematico permetterà alla stazione appaltante di assolvere agli obblighi di pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi previsti dal Codice, garantendo altresì la gestione automatizzata delle relative notifiche.

Sarà possibile per le stazioni appaltanti inoltre predisporre direttamente a sistema gli schemi di documento di gara unico europeo (DGUE) in formato elettronico ai sensi dell’articolo 85 del Codice, nonché tutta la restante documentazione di gara (disciplinare, capitolato, schema di contratto, modulistica varia) o, se predisposta al di fuori del sistema, caricarla in esso per garantirne la gestione unitaria e la pubblicazione.

Il sistema dovrà consentire anche la possibilità, a seconda della procedura di affidamento prescelta, di trasmettere gli inviti agli operatori economici eventualmente selezionati.

Specularmente, gli operatori economici potranno predisporre o, se redatte al di fuori della piattaforma, comunque caricare a sistema la propria documentazione di qualifica, DGUE compreso, e la propria offerta, tecnica ed economica, con tutti i necessari allegati.

Al momento della ricezione dell’offerta, la piattaforma trasmetterà automaticamente all’operatore economico un messaggio di notifica dell’avvenuta ricezione della documentazione, indicando la data e l’ora di presentazione della stessa, a tutela del concorrente.

Nell’ottica di realizzare un sistema user friendly, la piattaforma telematica effettuerà altresì la verifica preliminare dell’avvenuto inserimento di tutti i documenti previsti per la partecipazione alla gara e l’integrale compilazione dei moduli online. In caso di esito negativo della verifica, il sistema telematico invierà all’operatore economico un messaggio automatico di errore con l’indicazione delle criticità riscontrate così da consentirgli la tempestiva correzione degli eventuali errori o mancanze.

In proposito, sarebbe auspicabile che il sistema inviasse un alert anche in tutti quei casi in cui i files caricati presentino delle anomalie, così da permettere al concorrente di controllare meglio la correttezza, anche sotto il profilo informatico, della documentazione inserita a sistema. Ciò sarebbe utile per evitare possibili contenziosi, soprattutto se i files illeggibili o danneggiati facessero parte dell’offerta tecnica o economica, per le quali non sarebbe neppure ammesso il soccorso istruttorio. Sul tema vi è infatti una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato[7] ad esito di una controversia scaturita dall’inserimento, da parte della concorrente, all’interno della busta relativa all’offerta tecnica di un documento obbligatorio risultato non leggibile. In merito, il Supremo Collegio, partendo dal presupposto che fosse incontroverso che non si trattasse di un errore imputabile al gestore della piattaforma telematica ma di un errore originario del file, come accertato in via istruttoria dalla stazione appaltante, ha ritenuto che è onere dei concorrenti <<adempiere, con scrupolo e diligenza, alle previsioni di bando e alle norme tecniche, nell’utilizzazione delle forme digitali, mettendosi altrimenti a repentaglio lo stesso funzionamento della procedura, la cui disciplina di gara è posta a garanzia di tutti i partecipanti (par condicio); l’inesatto o erroneo utilizzo, a contrario, rimane quindi a rischio del partecipante nell’ambito della propria autoresponsabilità>>.

Tale rischio, ricadente incontrovertibilmente sui concorrenti, potrebbe essere per lo meno attenuato se il sistema rilevasse in qualche modo eventuali anomalie intrinseche dei files caricati.

BOX: La piattaforma di e-procurement dovrà garantire, a termini di Regolamento, il compiuto espletamento di tutte le fasi delle procedure di gara, ivi compresi i sub-procedimenti di soccorso istruttorio, verifica dell’anomalia e accesso agli atti. Essa deve altresì offrire la possibilità di effettuare la verifica dei requisiti di partecipazione.

Il sistema telematico deve essere dotato di tutte le funzionalità che consentano di espletare al suo interno ogni fase della procedura di gara. In particolare, al fine di garantire la segretezza delle offerte, il Regolamento stabilisce che le piattaforme di e-procurement debbano assicurare che non si possa accedere ai documenti afferenti ad una fase della procedura finché non si sia conclusa la valutazione della precedente. Ad esempio, fino a che non si apre la fase di qualifica e non si termina la verifica della documentazione afferente ad essa, il sistema non consentirà l’apertura dell’offerta tecnica o dell’offerta economica.

Ovviamente, fa eccezione il caso delle procedure che prevedano l’inversione procedimentale. Con riferimento ad esse il DPCM contempla l’eccezione alla suddetta regola di blocco quando la documentazione afferente ad una fase successiva sia già stata aperta e la relativa valutazione sia già stata conclusa.

La piattaforma telematica deve offrire la possibilità, nell’ambito della fase di qualifica, di attivare il soccorso istruttorio o la richiesta di chiarimenti sulla documentazione presentata.

A conclusione della fase di qualifica la stazione appaltante potrà procedere direttamente mediante la piattaforma a redigere, o comunque acquisire a sistema, e notificare il provvedimento di ammissione o di esclusione degli operatori economici, che poi confluirà, come detto, nel fascicolo informatico.

La piattaforma dovrà consentire, in caso di esclusione di uno o più concorrenti, di notificare tale decisione agli interessati nonché di comunicare il relativo provvedimento alla BDNCP, anche ai fini dell’iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici.

Altra funzionalità fondamentale che, se realmente efficace, si rivelerà determinante per rendere più semplice la vita ai RUP e accelerare notevolmente le tempistiche di affidamento dei contratti, è la possibilità offerta dal sistema telematico di effettuare la verifica dei requisiti di partecipazione tramite l’interazione con la BDNCP, secondo le modalità previste dalle Linee guida adottate a cura dell’AGID.

BOX: Un sistema telematico di procurement efficiente e stabile, che rispetti le regole imposte dal DPCM, uniformi per tutte le stazioni appaltanti, avrà ricadute positive sia in termini di celerità nella conclusione delle procedure di affidamento che di riduzione dei possibili contenziosi.

  • (Segue) Le regole di gestione digitale della procedura. Le fasi successive

Nell’ambito delle procedure da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il sistema di e-procurement consentirà di gestire tutte le comunicazioni eseguite e i provvedimenti necessari per la nomina della Commissione giudicatrice, ivi compresa la trasmissione all’ANAC dell’elenco dei commissari nominati.

Le attività valutative della Commissione potranno svolgersi interamente sulla piattaforma, mediante la quale i commissari potranno accedere alla documentazione di gara inserita dai concorrenti. Lo stesso dicasi per le attività dei componenti del seggio di gara e dei segretari di commissione. Sarà inoltre possibile la gestione da remoto delle sedute collegiali della Commissione giudicatrice, con possibilità di verificare, se necessario, l’effettivo accesso al sistema telematico di tutti i componenti e il loro collegamento nel corso dell’intera seduta. Il sistema telematico sarà dotato delle funzionalità necessarie per garantire l’assoluta riservatezza delle sedute collegiali che non siano pubbliche.

Infine, sarà possibile redigere direttamente sulla piattaforma i verbali delle sedute o, comunque, se predisposti al di fuori di essa, caricarli a sistema, con registrazione delle sedute della commissione giudicatrice, garantendo, tuttavia, la segretezza della registrazione delle sedute non pubbliche.

Conclusa la fase di qualifica, il sistema consentirà alla Commissione di esaminare e valutare le offerte tecniche registrando gli esiti della valutazione delle stesse. Il sistema telematico eseguirà altresì il calcolo del punteggio tecnico totale assegnato a ciascun operatore economico, segnalando l’eventuale mancato superamento della soglia di sbarramento, se prevista. Anche in questo caso, laddove uno o più concorrenti non superino la fase di valutazione tecnica, il sistema consentirà di notificare tale esito all’operatore economico escluso e farà accedere alla fase successiva esclusivamente i concorrenti ammessi.

In fase di valutazione delle offerte economiche, il sistema procederà alla somma dei punteggi conseguiti (tecnico ed economico) e a calcolare il punteggio complessivo di ciascun concorrente.

La piattaforma di e-procurement dovrà consentire alla Commissione (o al seggio di gara in caso di procedure da aggiudicarsi al prezzo più basso) di gestire anche il calcolo della soglia di anomalia secondo i criteri previsti dall’articolo 97 del Codice, segnalando la presenza di offerte che appaiano anormalmente basse e a ordinare l’elencazione delle offerte economiche in ordine di ribasso d’asta.

Il Regolamento prevede altresì che il sistema telematico debba consentire di procedere al ricalcolo del punteggio assegnato qualora l’esclusione di un concorrente al momento della valutazione dell’offerta economica ne determini la necessità. Tuttavia, alla luce del vigente principio di invarianza introdotto dall’art. 95, comma 15 del Codice, che opera nel senso di cristallizzare le offerte e rendere immodificabile la graduatoria, l’eventualità di utilizzare tale funzionalità appare piuttosto remota.

Il sistema telematico consentirà alle stazioni appaltanti di gestire anche l’eventuale sub-procedimento di verifica di congruità delle offerte in caso di anomalia, richiedendo le relative giustificazioni ai concorrenti la cui offerta sia risultata anormalmente bassa. Allo stesso modo, il concorrente interpellato potrà trasmettere le proprie giustificazioni tramite il sistema telematico. In caso di accertamento dell’anomalia dell’offerta, la stazione appaltante comunicherà, sempre tramite il sistema telematico, la conseguente esclusione del concorrente.

Infine, le attività di predisposizione della graduatoria finale, la sua pubblicazione, nonché la redazione e acquisizione del provvedimento di aggiudicazione sono tutte espletabili direttamente dalla piattaforma, che consentirà anche l’invio di tutte le comunicazioni relative all’esito della procedura di gara agli operatori economici interessati e alla BDNCP, nonché l’assolvimento, da parte della stazione appaltante, dell’obbligo di pubblicazione dell’avviso sull’esito della procedura.

Il sistema telematico consentirà inoltre agli operatori economici partecipanti di accedere agli atti di gara alle condizioni e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Il sistema telematico di procurement dovrà poi permettere la redazione del contratto o, comunque, la sua acquisizione. Questo, una volta sottoscritto dalle parti, sarà inserito e conservato nel fascicolo informatico.

Il Regolamento prevede infine che il sistema telematico sia realizzato tenendo conto delle best practices esistenti riguardo alle metodologie organizzative e di lavoro, di programmazione e pianificazione, anche per l’individuazione dei dati rilevanti, la loro raccolta, gestione ed elaborazione, nonché le migliori pratiche afferenti alle soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto disponibili sul mercato, in modo da assicurare la massima efficienza ed efficacia dell’azione della stazione appaltante nell’espletamento delle procedure di acquisto e di negoziazione.


[1] Art. 44 D. lgs. n. 50/2016: <<1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) nonché dell’Autorità garante della privacy per i profili di competenza, sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l’interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all’individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.>>

[2] Il regolamento eIDAS è il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

[3] L’art. 6-bis del Codice dell’Amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) disciplina l’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti, mentre l’art. 6-ter detta prevede l’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

[4] Si veda Cons. Stato, sez. III, 19.03.2020, n. 1963.

[5] In questo senso, TAR Roma, 09.11.2020 n. 11598; TAR Marche, n.138 del 2020, TAR Piemonte, I, n.16 del 2020 e anche Cons. Stato, V, n. 5751 del 2019.

[6] Secondo l’art. 44 del Codice dell’Amministrazione Digitale, il sistema di conservazione dei documenti informatici deve assicurare nel tempo, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle Linee guida AGID in materia.

[7] Cons. Stato, sez. III, n. 7507 del 11.11.2021. Nello stesso senso si veda Cons. Stato, sez. V, n. 3833 del 17.05.2021.

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Questo articolo è stato scritto da...

Dott.ssa Alessandra Verde
Referendaria consiliare presso il Consiglio regionale della Sardegna
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