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Premesse

L’ANAC pone in consultazione pubblica le Linee guida per l’applicazione dei “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (Gazzetta Ufficiale 06/11/2017, n. 259)”. Il dubbio è che essi possano ostacolare l’accesso delle PMI al mercato degli appalti pubblici.

1. La consultazione pubblica delle Linee guida per l’applicazione dei C.A.M. nell’edilizia pubblica

L’Autorità Nazionale Anti Corruzione (“ANAC”), il 28 ottobre 2019 ha posto in ostensione le Linee guida per l’applicazione dei “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”. I Criteri Ambientali Minimi (“CAM”), ai quali si riferisce l’ANAC, sono quelli pubblicati (in forma di Decreto ministeriale) sulla Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017, n. 259.

Il riferimento, più correttamente, è al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017 con il quale sono stati adottati i “nuovi” CAM per l’affidamento della progettazione e degli interventi sugli edifici pubblici – riportati nell’Allegato al Decreto stesso, che sostituiscono quelli contenuti nell’Allegato 2 al decreto 11 gennaio 2017 (pubblicato sulla G.U. 6 novembre 2017, n. 259).

L’aggiornamento dell’ottobre 2017 si è reso necessario in conseguenza della novella al Codice appalti, apportata dal c.d. “I Correttivo” (il D.Lgs. n. 56/2017), che ha sostituito i commi 2 e 3 dell’art. 34 prevedendo che un Decreto ministeriale indicasse – per gli interventi di ristrutturazione – modalità applicative che tenessero conto della tipologia e della localizzazione dell’intervento da eseguirsi.

Con l’occasione, i “nuovi CAM” – che sono parte integrante del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi dell’Amministrazione pubblica (“PAN GPP”) – hanno recepito anche i contenuti delle Comunicazioni della Commissione Europea n. 397/2008 inerente al “Piano d’azione su produzione e consumo sostenibili e politica industriale sostenibile”, n. 400/2008 relativa a “Appalti pubblici per un ambiente migliore” e n. 615/2015 recante “L’anello mancante – Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare”.

Entro il 29 novembre 2019, quindi, gli operatori interessati avrebbero potuto far pervenire le loro osservazioni all’Autorità e, pertanto, si attende di conoscere l’orientamento delle Imprese – in particolare le Piccole e Medie Imprese (“PMI”) – in relazione alle istruzioni applicative elaborate dall’ANAC.

L’ANAC, tuttavia, ha già dichiarato alla stampa che sono pervenute segnalazioni, da parte di alcuni operatori economici, in relazione a presunti ostacoli posti dall’applicazione dei CAM all’edilizia pubblica, con particolare riferimento alle micro e piccole imprese edili. Ed è proprio sull’onda di tali segnalazioni che l’ANAC ha inteso avviare un confronto con gli stakeholderal fine di far emergere le criticità rilevate dalle imprese nell’applicazione dei criteri ambientali minimi nelle procedure di gara per l’affidamento dei lavori … pur nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale”, risolvendosi, infine, a predisporre le Linee guida oggi poste in consultazione.

Interessante, in tal senso, è la presentazione dell’Autorità alle Linee guida: “L’articolo 34 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che per gli affidamenti di qualsiasi importo, relativamente alle categorie di forniture, servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP), le stazioni appaltanti inseriscono nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

I medesimi criteri ambientali minimi, in particolare i criteri premianti, devono essere tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Sulla base di tali presupposti, e delle difficoltà operative connesse all’attuazione delle previsioni di cui al predetto articolo 34 del Codice dei contratti pubblici e al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 ottobre 2017, l’Autorità ritiene opportuna l’adozione, in stretta collaborazione con il Ministero medesimo, di linee guida ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, volte a fornire indicazioni di supporto alle stazioni appaltanti per l’attuazione delle procedure di affidamento di contratti pubblici per le quali si ricorre ai criteri ambientali minimi in materia di edilizia.”.

Da questa breve introduzione traspare, infatti, la preoccupazione già rappresentata lo scorso anno dall’Autorità: cioè che l’applicazione rigida dei CAM possa ostacolare l’apertura alle PMI del mercato dei contratti pubblici.

Tale preoccupazione sembra enfatizzata nell’ambito della progettazione, costruzione e manutenzione degli edifici pubblici, cioè in un mercato che è tanto vasto, quanto spesso dominato dai grandi gruppi imprenditoriali specializzati nel facility management.

2. L’importanza dei CAM nei contratti pubblici

Come noto, l’art. 34 D.Lgs. n. 50/2016 dispone non solo l’obbligatorietà dei CAM, ma anche evidenti effetti premianti che conseguono alla puntuale applicazione degli stessi (in particolare, proprio per i lavori edili di manutenzione). Precisamente: “Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare  … I criteri ambientali minimi, … in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa … Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi … sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. L’obbligo … si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione.”.

Dunque, ai sensi dell’art. 34 del Codice appalti è evidente la centralità dei CAM nella filiera degli appalti pubblici, tanto da costituire essi la concreta modalità con cui la pubblica Amministrazione – inserendo i CAM nella lex specialis di gara, indipendentemente dall’importo dell’affidamento – attinge gli obiettivi di tutela ambientale che le derivano anche dai “Programmi d’Azione” comunitari per la sostenibilità ambientale dei consumi.

Nel fare ciò, l’obiettivo dell’Amministrazione è quello di ottenere prodotti (o manufatti, nel caso di lavori pubblici) sostenibili sotto il profilo ambientale, ma anche quello di attivare una sorta di “circolo virtuoso” nel mondo dei contratti pubblici, tale per cui l’operatore economico che viene premiato con un punteggio tecnico più elevato, in conseguenza dell’applicazione dei CAM, induce gli altri operatori ad “adeguarsi”, proprio per poter ottenere le stesse condizioni e fare il loro ingresso in gara con pari competitività.

I CAM, quindi, si sostanziano in indicazioni rivolte alle stazioni appaltanti – che si affiancano alle usuali previsioni contenute nei capitolati di gara -, per l’espletamento delle gare relative alla progettazione e realizzazione/manutenzione di edifici pubblici e per l’esecuzione dei relativi contratti, con l’obiettivo di razionalizzare gli acquisti della pubblica Amministrazione (anche in termini di lavori pubblici) in chiave di maggior sostenibilità degli stessi e consentendo di ridurre gli impatti ambientali degli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici, considerati nell’ottica del loro “ciclo vita”.

Sotto tale punto di vista, quindi, il comportamento e le finalità dell’Amministrazione pubblica sono certamente immuni da censure e non si può contestare che essi comportino una illegittima restrizione del mercato degli appalti pubblici – a danno delle PMI, in particolare -.

Tuttavia, la vera criticità nell’applicazione dei CAM sta proprio nell’eccessiva “conformizzazione” a tali criteri, il cui risvolto più evidente è quello di attribuire ai concorrenti che li utilizzano un punteggio sproporzionatamente più alto, rispetto agli operatori che non vi si adeguano.

In altri termini, quindi, la corretta applicazione dei CAM postulerebbe che questi costituiscano “uno degli elementi di valutazione”, cui attribuire effetti premiali, ma – appunto – non “l’unico elemento”.

L’ANAC, nelle premesse delle Linee guida in ostensione, contribuisce ad attribuire il corretto peso ai CAM, ricordando: “Il PAN GPP fornisce un quadro generale sul Green Public Procurement, definisce gli obiettivi nazionali, identifica le categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritario per gli impatti ambientali e i volumi di spesa sui quali definire i Criteri ambientali minimi (CAM). Detta inoltre specifiche prescrizioni per gli enti pubblici, che sono chiamati a: effettuare un’analisi dei propri fabbisogni con l’obiettivo di razionalizzare i consumi e favorire il decoupling (la dissociazione tra sviluppo economico e degrado ambientale); identificare le funzioni competenti per l’attuazione del GPP coinvolte nel processo d’acquisto; redigere uno specifico programma interno per implementare le azioni in ambito GPP. Il PAN GPP prevede, infine, un monitoraggio annuale per verificarne l’applicazione, con relativa analisi dei benefici ambientali ottenuti e delle azioni di formazione e divulgazione da svolgere sul territorio nazionale. Sulla base di quanto previsto dal PAN GPP sono stati definiti i Criteri ambientali minimi, ossia i requisiti ambientali richiesti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.”.

Subito prima di addentrarsi nell’elaborazione delle Linee guida, poi: “l’Autorità ha ritenuto opportuno adottare, in stretta collaborazione con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle linee guida volte a fornire indicazioni di carattere operativo di supporto alle stazioni appaltanti per l’attuazione delle procedure di affidamento di contratti pubblici per le quali si ricorre ai criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) – di seguito, anche d.m. 11.10.2017 – con l’obiettivo di contemperare il principio del favor partecipationis, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, con il principio della tutela ambientale.”.

L’atteggiamento prudenziale di ANAC si riflette anche sull’ambito di applicazione dei CAM; in proposito, infatti si conferma che: “L’obbligo di adozione dei criteri ambientali minimi … è da intendersi riferito alle “Specifiche tecniche per gruppi di edifici” … e alle “Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali)”. I “Criteri di aggiudicazione (criteri premianti)” …  di natura facoltativa, sono tenuti in considerazione ai fini della definizione dei criteri di valutazione nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo l’attribuzione di specifici punteggi qualora vengano proposte condizioni superiori a quelle minime previste dai criteri ambientali minimi con riferimento alle specifiche di base e alle clausole contrattuali/condizioni di esecuzione o siano proposte le condizioni previste, nell’ambito dei predetti CAM, dalle specifiche tecniche premianti. È, invece, da ritenersi facoltativo, a discrezione della stazione appaltante, l’inserimento nella documentazione di gara dei criteri ambientali minimi individuati nella … “Selezione dei candidati”.

Le Linee guida, poi, assumono la valenza di indicatori – ri-espandendo la loro sfera d’azione – allorché l’ANAC precisa: “Alcune delle indicazioni di carattere generale riportate nel presente documento possono ritenersi estensibili anche ad altri settori dei lavori pubblici nonché a servizi e forniture.” E ancora, quando afferma: “L’adozione dei criteri ambientali minimi è da ritenersi applicabile agli appalti di lavori nei settori ordinari e speciali, agli appalti di lavori nel settore dei beni culturali, nel rispetto delle esigenze di tutela dei predetti beni, ai contratti di concessione di cui alla parte III del Codice dei contratti pubblici e ai contratti di cui alla parte IV del medesimo codice.”.

3. Alcune riflessioni di fondo sull’applicabilità delle Linee guida

Tuttavia, proprio sul tema dell’obbligatorietà/facoltatività dell’ambito di applicazione dei CAM, l’autorità chiede agli stakeholders di esprimere la loro opinione: dunque, nel fare ciò, l’ANAC stessa chiede agli operatori economici di contribuire a tracciare il perimetro di operatività dei CAM, proprio al fine di non compromettere il delicato equilibrio dell’accesso agli appalti pubblici per le Imprese – in particolare per le PMI -.

Nell’esposizione che segue, si proverà a dimostrare che le Linee guida si snodano in una costante tensione verso un difficile equilibrio, fra la necessità di dare concreta applicazione al tema degli acquisiti sostenibili (anche in termini di lavori negli edifici pubblici) e quello di consentire anche ad operatori di piccole, medie e micro imprese di poter attingere il mercato dell’edilizia pubblica.

Ne deriva un insieme di norme regole applicative che, nel complesso, cercano di ridurre al minimo le previsioni sanzionatorie e di incentivare al massimo l’utilizzo dei CAM.

In altri termini, le Linee guida consistono in una vera e propria “regolamentazione”, privilegiando gli aspetti operativi, piuttosto che quelli di natura “normativa” o sanzionatoria.

La sensazione, tuttavia, è quella che il contributo richiesto agli stakeholders in sede di ostensione serva proprio per consentire alle stazioni appaltanti di applicare in concreto le norme di sostenibilità ambientale – già dalla fase di predisposizione dei documenti di gara – e di strutturarsi per poter verificare – anche in questo caso, in concreto – l’applicazione dei CAM anche in sede di esecuzione – sin dalla fase di cantierizzazione -.

In altri termini, il contributo apportato dalla consultazione pubblica porterà proprio a colmare il faticoso passaggio da disposizioni astratte e “di principi”, all’applicazione “in concreto” dei CAM.

Trattandosi, appunto, di “criteri ambientali”, la maggiore difficoltà consiste proprio nell’applicare i suddetti criteri a tipologie di interventi edilizi assai diverse fra loro e diversamente disciplinate.

Si pensi, ad esempio, alla progettazione ed esecuzione di interventi di nuova costruzione e di manutenzione; per questi ultimi, infatti, oltre ad una fase di progettazione ed autorizzatoria assai semplificata (anche per quanto concerne la verifica), sovente si rende difficoltoso applicare criteri ambientali migliorativi, che apportino un apprezzabile miglioramento dell’immobile cui accedono.

Sotto altro aspetto, sarebbe interessante verificare la coerenza delle Linee guida con le semplificazioni apportate dal c.d. “Decreto Sblocca Cantieri”, in particolare con riferimento alle semplificazioni introdotte per gli interventi di manutenzione e nella ri-espansione dell’appalto integrato: in questi casi, infatti, la sensazione è che i poteri delle stazioni appaltanti, anche in ordine all’applicazione concreta dei CAM, possano risultare fortemente ridotti – soprattutto per quanto concerne la fase di progettazione – e di controllo.

Altro aspetto che si dovrà verificare nella pratica è quello della “tenuta” complessiva delle disposizioni che tendono ad agevolare l’ingresso delle PMI nel settore degli appalti dell’edilizia pubblica.

Le previsioni incentivanti, infatti, mal si conciliano con l’attuale stato di crisi finanziaria in cui versano la maggior parte dei titolari del patrimonio immobiliare pubblico.

Pertanto – pur dovendo rispondere l’Amministrazione alle molteplici sollecitazioni provenienti già dalle riforme del 2012-2013 in materia di adeguamento del patrimonio immobiliare pubblico a standard di efficienza ed economicità – appare difficoltoso ipotizzare meccanismi incentivanti che, sin dalla computazione della base d’asta, possano attrarre le PMI.

E’ più facile ipotizzare, quindi, che la capacità di resilienza delle piccole e medie imprese si potrà verificare nella loro strutturazione in gruppi più grandi (ad esempio, in reti di imprese), oppure nel “consueto” schema di partecipazione, anche minoritaria, a raggruppamenti con imprese più grandi, capaci di assorbire i maggiori costi derivanti dall’adeguamento ai CAM.

In quest’ultimo caso, le PMI potranno – come spesso accade – contribuire alla specializzazione del raggruppamento, apportando un contributo di peculiare qualificazione.

Per meglio illustrare i contenuti delle Linee guida, si seguirà l’iter argomentativo dell’Autorità.

4. Breve excursus sui contenuti delle Linee guida

Le Linee guida, a questo punto, suddividono l’analisi dell’Anticorruzione in due segmenti: l’inserimento dei CAM nella documentazione di gara e la concreta modalità di applicazione dei medesimi.

Sul primo argomento, l’ANAC concentra la sua riflessione sulla centralità della progettazione e, anticipandone le conclusioni, essa afferma: “Ritenendo la progettazione un’attività strategica ai fini dell’applicazione dei criteri ambientali minimi, si è posta particolare attenzione alla stessa, cercando di fornire indicazioni sia per le procedure di gara volte all’affidamento della progettazione che per le attività proprie di progettazione. Gli stakeholder sono invitati ad esprimere la loro opinione al riguardo, segnalando la necessità di fornire ulteriori chiarimenti. Analogamente, si ritengono utili le indicazioni che gli stakeholder vorranno fornire in merito alle modalità di individuazione dei criteri ambientali minimi da inserire nella documentazione di gara, con particolare riferimento ai criteri cosiddetti di “selezione dei candidati”, che potrebbero in qualche modo ostacolare la partecipazione alle procedure di gara soprattutto delle medie, piccole e micro imprese. Al riguardo, si chiede un parere sugli elementi da tener in considerazione al fine di definire le casistiche per le quale è opportuna la richiesta dei predetti criteri.”.

Anche in questo caso, dunque, l’Autorità chiede il contributo degli operatori economici soprattutto per poter correttamente applicare i CAM al delicato settore della progettazione degli interventi su edifici pubblici, ma cercando di rispettare il principio di favor partecipationis e, quindi, il diritto delle PMI di accedere anche a tali attività.

Sul punto, si impone una ulteriore riflessione, ove si consideri che – complice le norme sugli incentivi ai tecnici interni alla P.A. – la progettazione viene sovente effettuata all’interno della stazione appaltante; anche in tali casi, i tecnici della stazione appaltante terranno in dovuta considerazione i CAM, giacché è espressamente previsto che : “L’adozione dei criteri ambientali minimi è prevista fin dalla progettazione dell’intervento, sia essa interna o esterna alla stazione appaltante; non è possibile l’inserimento di criteri ambientali minimi nella documentazione di gara relativa alla procedura di affidamento dei lavori se il progetto esecutivo dei lavori medesimi non li abbia già previsti.”.

L’importanza nodale della progettazione – anche ai fini dell’applicazione dei CAM – è sottolineata dall’inciso: “Per le procedure di affidamento aventi ad oggetto la sola esecuzione delle opere, negli elaborati del progetto esecutivo sono puntualmente indicati i criteri ambientali minimi che sono stati adottati in sede di progettazione mentre nella documentazione di gara sono specificati quelli richiesti per l’esecuzione delle opere.”.

A tale disposizione segue, poi, la correlata previsione in sede di verifica: “La documentazione di gara indica le specifiche modalità di verifica del rispetto del singolo criterio, ossia la documentazione che l’offerente o l’affidatario è tenuto a presentare e le attività che il direttore lavori e/o la commissione di collaudo, preposti al controllo della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, sono tenuti ad eseguire per comprovare l’attuazione del criterio medesimo, in coerenza con le indicazioni già previste dal d.m. 11.10.2017. La stazione appaltante può valutare l’opportunità di mettere a disposizione degli operatori economici dei formulari per le dichiarazioni che gli stessi sono tenuti a produrre.”.

Le Linee guida, poi, riprendono la via della prudenza, circoscrivendo ed adeguando ai casi specifici le disposizioni ministeriali – che, tra l’altro, si affiancano ad eventuali leggi regionali in materia -.

Infatti: “I criteri ambientali minimi inseriti nella documentazione di gara sono strettamente correlati alla tipologia di opera oggetto di affidamento, alle caratteristiche tecnico-progettuali della stessa, al contesto in cui si colloca e agli obiettivi che la stazione appaltante intende perseguire con la realizzazione dell’intervento, tenendo, altresì, conto delle indicazioni che il d.m. 11.10.2017 fornisce con riferimento alle diverse casistiche di intervento (nuove costruzioni, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione importanti di primo livello o di secondo livello, ristrutturazione urbanistica, demolizione, ecc.) nonché delle specifiche tecniche indicate nel decreto medesimo”.

E ancora: “L’applicazione dei criteri ambientali minimi è limitata ai materiali e alle lavorazioni indicati nel d.m. 11.10.2017; il progettista può comunque decidere di utilizzare altri materiali e componenti non indicati nel decreto medesimo. Il progettista può inoltre decidere di prevedere l’uso di materiali e componenti con prestazioni ambientali superiori a quanto previsto dai criteri ambientali minimi di cui al predetto decreto. In fase di progettazione, è opportuno che il progettista effettui un’attenta analisi di mercato volta a verificare la disponibilità dei materiali con le caratteristiche indicate”.

Infine, quanto all’incisività dei CAM sul “costo” delle opere, le Linee guida dispongono che: “L’inserimento dei criteri ambientali minimi sin dalla fase di progettazione implica che gli stessi siano considerati anche ai fini della redazione del computo metrico per la definizione del costo dell’intervento, utilizzando prezzi che tengano conto della specifica richiesta dei criteri medesimi ovvero prezzari regionali aggiornati con voci di prezzo inerenti l’applicazione degli stessi; ciò, oltre a consentire agli offerenti di presentare un’offerta adeguata alle prestazioni da eseguire, appare necessario al fine di evitare possibili elementi di contenzioso con l’appaltatore in fase esecutiva per l’eventuale richiesta di importi aggiuntivi per le lavorazioni interessate dai criteri inseriti. In assenza di un prezzario regionale adeguato nel senso sopra indicato, la stazione appaltante provvederà all’elaborazione di prezzi ad hoc sulla base anche di analisi comparative con altri prezzari.”.

Alla luce proprio di quest’ultima considerazione – che vede i maggiori costi ridistribuiti sulla base d’asta -, l’applicazione dei CAM assume una connotazione incentivante per gli operatori: in tale disposizione, quindi, può rinvenirsi la cura dell’Autorità verso gli interessi anche delle PMI – che in tal modo non verrebbero a subire integralmente il peso dell’adeguamento ai CAM, ma verrebbero incentivate da basi d’asta più ricche -.

Sempre nell’intento di perseguire la più ampia apertura del mercato dell’edilizia pubblica alle PMI, possono leggersi le disposizioni in materia di predisposizione della documentazione di gara.

In tale ottica va letta la previsione secondo la quale: “Tenuto conto dell’effetto preclusivo alla partecipazione degli operatori economici che i criteri relativi alla “selezione dei candidati” possono avere nelle procedure di gara aventi ad oggetto la realizzazione dei lavori, l’inserimento degli stessi nella documentazione di gara deve essere attentamente ponderato in funzione anche della tipologia di intervento e della rilevanza dello stesso, avendo come principio ispiratore quello di consentire la più ampia partecipazione alle procedure di gara. Si consiglia la richiesta dei criteri di “selezione dei candidati” nei casi in cui il possesso di requisiti aggiuntivi sia da ritenersi strettamente necessario ad assicurare la migliore tutela ambientale e per interventi di particolare rilevanza in termini di importo, di natura dell’intervento, di ubicazione territoriale e di impatto nel contesto circostante. Non appare opportuna la richiesta dei predetti criteri per interventi di manutenzione ordinaria di ridotta rilevanza, per interventi di riparazione o locali o per interventi di ristrutturazione di piccola entità.”.

Infine, si rileva una particolare attenzione alla effettiva applicazione dei CAM, con l’attribuzione dei poteri di verifica e sanzionatori.

Su tale tematica, l’ANAC chiede un contributo di riflessione in sede di ostensione -: “Per rendere effettiva l’applicazione dei criteri ambientali minimi, è necessario che la stazione appaltante metta in atto una serie di azioni durante la fase di esecuzione del contratto volte a verificare il rispetto delle prescrizioni contrattuali inerenti la tutela ambientale. Si chiede agli stakeholder di valutare l’impatto delle misure indicate e segnalarne di ulteriori, qualora ritenute insufficienti.”.

In particolare, le Linee guida prevedono sia una verifica dell’applicazione dei CAM in fase di progettazione, sia una attenta sorveglianza in fase di esecuzione.

Infatti, per la fase di progettazione si legge: “Prima dell’approvazione della progettazione esecutiva, nell’ambito della verifica preventiva di cui all’articolo 26 del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante verifica che i livelli della progettazione precedenti siano conformi ai criteri ambientali minimi e che siano coerenti tra loro e con le indicazioni dalla stessa fornite nella documentazione di gara inerente l’affidamento del servizio di progettazione. Inoltre, è necessario riscontrare che le modalità di verifica dell’attuazione dei criteri siano coerenti con quanto indicato nel d.m. 11.10.2017 in materia di “verifica” dei singoli criteri.”

E, quanto alla fase di esecuzione: “La stazione appaltante, per il tramite del direttore lavori, verifica che l’appaltatore in fase di esecuzione rispetti le indicazioni del progetto esecutivo e del capitolato speciale d’appalto in merito all’attuazione dei criteri ambientali minimi; si raccomanda di prestare particolare attenzione ai criteri premianti indicati nell’offerta dell’appaltatore medesimo. Fermo restando quanto previsto all’articolo 6, comma 6, e all’articolo 7, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7.3.2018, le stazioni appaltanti ribadiscono nel disciplinare di incarico del direttore lavori che lo stesso è tenuto a verificare il rispetto da parte dell’esecutore delle prescrizioni di cui ai criteri ambientali minimi previsti nella documentazione di gara.”.

E, in conclusione, quanto all’aspetto sanzionatorio, si prevede: “Al fine di garantire la piena attuazione dei criteri ambientali minimi previsti nella documentazione di gara, le stazioni appaltante possono prevedere un sistema di sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in materia di criteri ambientali minimi. Il sistema sanzionatorio è chiaramente indicato nella documentazione di gara.”.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Emanuela Pellicciotti
Esperta in infrastrutture e contratti pubblici
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