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Il mancato pagamento del contributo ANAC entro il termine di scadenza ricezione offerte costituisce una irregolarità essenziale sanabile mediante soccorso istruttorio. L’Adunanza plenaria con sentenza n. 6 del 09/06/2025  ha affermato il seguente principio di diritto: “L’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall’art. 213 del Codice dei contratti pubblici del 2016 (e anche dall’art. 222 del Codice dei contratti pubblici del 2023), va interpretato nel senso che, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all’Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l’offerta dell’operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile”. Ne deriva che il pagamento del contributo è ammesso fino alla valutazione delle offerte quindi anche dopo la scadenza ricezione delle offerte.

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Redazione MediAppalti
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