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La comunicazione di richiesta di soccorso istruttorio (come il provvedimento di esclusione) ha natura di atto unilaterale recettizio a destinatario determinato.

Ai sensi dell’art. 1334 c.c. gli atti unilaterali (sia favorevoli che sfavorevoli) producono effetto “dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati” e ai sensi dell’art. 1335 c.c. tali atti si “reputano conosciuti nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario”. Il legislatore ha quindi previsto che gli atti unilaterali a destinatario specifico o individuale producono effetto soltanto se e quando vengono portati a conoscenza del destinatario.

La richiesta di soccorso istruttorio deve essere comunicata con forme telematiche tali da garantire con ragionevole certezza che la comunicazione sia giunta presso il domicilio elettronico del destinatario in modo da poter desumere che questi possa averne avuto contezza, salvo fornire idonea prova contraria.

Il Tar Lazio, Roma, Sez. II con sentenza n. 10550 del 16/10/2020 ha ritenuto illegittima l’esclusione di una impresa dalla procedura di gara per non aver risposto alla richiesta di soccorso istruttorio nei dieci giorni previsti dall’articolo 83 comma 9, in quanto la richiesta di soccorso non era stata trasmessa all’indirizzo p.e.c. del concorrente, ma “caricata” nella c.d. “Area Comunicazioni” della piattaforma telematica della gara e della presenza della predetta richiesta nella c.d. “Area Comunicazioni” la stazione appaltante aveva informato l’operatore economico inviando informativa all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del concorrente mail ordinaria poi finita nelle spam.

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Redazione MediAppalti
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