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Secondo un condiviso orientamento giurisprudenziale formatosi a seguito dell’entrata in vigore del cd. Codici appalti, l’art. 89 d.lgs. n. 50 del 2016 non riproduce più, per il c.d. avvalimento infragruppo, le facilitazioni probatorie previste nell’art. 49, comma 2, lettera g), dell’abrogato d.lgs. n. 163 del 2006 (per cui, in luogo del contratto di avvalimento, vi era la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo), pertanto, anche in caso di appartenenza ad un medesimo gruppo societario, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, è, comunque, tenuto a produrre un contratto di avvalimento nel quale siano cristallizzati gli impegni assunti nei suoi confronti dall’ausiliaria cd. infragruppo. La dichiarazione unilaterale, in assenza della sottoscrizione di un accordo vincolante tra le parti, non sarebbe stata idonea a dimostrare l’esistenza del requisito in capo all’ausiliata (Cfr. ex multis Tar Lazio, Roma, Sezione Seconda Quater, 21/ 04/ 2021, n. 4686).

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Redazione MediAppalti
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