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Sebbene l’art. 20 D.Lgs. cit. stabilisca l’applicabilità agli appalti nei servizi di cui all’allegato II B di alcune norme soltanto del codice, si ritiene che il principio generale di adeguata pubblicità della gara in relazione al suo valore debba comunque trovare applicazione.

Se per un verso, infatti, l’art. 2 comma 1, D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 stabilisce che “1. L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice”, per altro verso, l’AVCP con Deliberazione n. 108 del 19.12.2012 ha stabilito che “I servizi elencati nell’allegato II B restano soggetti, oltre che all’art. 20 del D.lgs. n. 163/2006, anche all’art. 27 del medesimo decreto in base al quale l’affidamento di contratti pubblici, sottratti in tutto o in parte all’applicazione del codice, deve avvenire nel rispetto di principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità”.

Con Deliberazione n. 25 del 08.03.2012, inoltre, sempre l’Autorità ha stabilito che “La riconducibilità del servizio appaltato all’All. II B del Codice non esonera le amministrazioni aggiudicatrici dall’applicazione dei principi generali in materia di affidamenti pubblici desumibili dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento al principio di pubblicità, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 03.12.2008, n. 5943; 22.04.2008, n. 1856; 08.10.2007, n. 5217; 22.03.2007, n. 1369; TAR Lazio, Sez. III-ter, 05.02.2008, n. 951)”.

Nella deliberazione n. 102 del 05.11.2009 l’Autorità ha, inoltre, sottolineato che sebbene i servizi rientranti nell’allegato II B siano soggetti, a stretto rigore, solo alle norme richiamate dall’art. 20 del D.Lgs. 163/2006, oltre a quelle espressamente indicate negli atti di gara (in virtù del c.d. principio di autovincolo), quando il valore dell’appalto è decisamente superiore alla soglia comunitaria è opportuna anche una pubblicazione a livello comunitario, in ossequio al principio di trasparenza (cui è correlato il principio di pubblicità), richiamato dall’art. 27 D.Lgs. 163/2006 a tenore del quale l’affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto.

Conseguentemente, occorre rispettare le regole di pubblicità dei bandi relativi alle gare di importo sopra e sotto soglia anche per le gare inerenti ai servizi di cui all’allegato II B.

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Questo articolo è stato scritto da...

Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.