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Con l’obiettivo di contrastare l’utilizzo del lavoro irregolare nei cantieri, per tutti gli appalti pubblici e per tutti i lavori privati il cui ammontare complessivo sia pari o superiori a 70.000 euro, il D.M. 143/2021 ha previsto l’obbligo della richiesta alla cassa edile competente per territorio, della verifica di congruità della manodopera.

Tale obbligo è rivolto sia all’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati, eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, o da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori, per i lavori pubblici. Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.

Dal 01/03/2023, dopo la presentazione della Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL) alla Cassa Edile competente per territorio, è prevista la generazione di una PEC rivolta all’impresa presentatrice, che sarà utilizzata per segnalare che il cantiere è soggetto alla verifica di congruità. Il contenuto della PEC è il cosiddetto “alert”, che ricorda all’impresa affidataria, l’obbligo di dimostrazione della congruità, prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente, così come stabilito dalla norma.

La finalità dell’alert consiste nel ricordare e monitorare, nel corso dell’esecuzione dei lavori, il livello di congruità della manodopera, consentendo così all’impresa affidataria di verificare in corso d’opera, sia per le proprie prestazioni, sia per quelle degli eventuali subappaltatori operanti nel cantiere, la coerenza delle ore lavorate con il costo medio nazionale stabilito nelle tabelle del decreto ministeriale. La tabella, suddivisa per categorie di lavori, sarà oggetto di aggiornamento periodico, sempre con decreto ministeriale.

L’attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, oppure del committente. Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa competente evidenzierà analiticamente all’impresa le difformità riscontrate e la invita a regolarizzare entro 15 giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria.

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Redazione MediAppalti
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