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La stazione appaltante è tenuta a stabilire il massimale della polizza contro la responsabilità civile per danni nei limiti del 5% della somma assicurata secondo quanto stabilito dall’art. 103 comma 7 del codice dei contratti pubblici che trova applicazione unicamente per le opere con un minimo di 500.000 di euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Si evidenzia inoltre che la Stazione Appaltante deve indicare nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento l’importo della somma da assicurare che di norma corrisponde all’importo del contratto qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongono un importo superiore da assicurare (Cfr. Parere MIMS 18/11/2022, n. 1642).

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Redazione MediAppalti
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