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In base a quanto previsto dagli artt. 122, comma 9 e 124, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006, in combinato disposto con l’art. 253, comma 20-bis del Codice stesso – da ultimo novellato con Legge n. 98/2013 – per gli appalti al di sotto delle soglie “comunitarie”, la Stazione Appaltante ha la facoltà di ricorrere al criterio dell’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1 del Codice, negli appalti di lavori, servizi e forniture aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, sempre che tale facoltà sia stata prevista e pubblicizzata nella documentazione di gara ed il numero delle offerte ammesse sia comunque superiore a 10 (dieci).

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Questo articolo è stato scritto da...

Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.