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La decisione su quali modalità consentire e quali escludere, per la ricezione delle offerte deve ritenersi rientrante nella discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante, in sede di predisposizione del bando di gara, discrezionalità, che incontra il solo limite del necessario rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione (Consiglio di Stato Quarta Sezione n. 485/2013). Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’esclusione deve essere espressamente comminata da una previsione della lex specialis di gara e non può dipendere, genericamente, dalla violazione di una qualsiasi prescrizione del bando (cfr. CdS, 11 dicembre 2007 n. 6410). “Ad esempio è stata ritenuta illegittima l’esclusione dalla gara di un concorrente che aveva utilizzato la modalità della consegna diretta dell’offerta a fronte di una clausola del bando che prescriveva la presentazione attraverso la posta o a mezzo dei servizi privati di recapito postale, ma non vietava espressamente la consegna diretta, ritenendo che in assenza di un espresso divieto della consegna diretta, tale  clausola dovesse essere intesa come “indicativa della possibilità di tale consegna” (cfr. CdS, sez.VI, 11 maggio 2010, n.2835) (Parere n.123 del 22/06/2011 prec 201/10/F).

In conclusione, l’esclusione sarebbe legittima se i documenti di gara contenevano tale divieto.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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