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Secondo un prevalente orientamento giurisprudenziale la Stazione appaltante ha l’obbligo di un puntuale onere motivazionale circa la rilevanza dell’illecito professionale e la sua incidenza sulla affidabilità professionale solo in caso in cui pervenga alla determinazione di escludere il concorrente, e non anche nell’ipotesi opposta di ammissione.

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 9002/2022 ha precisato che tale principio non è assoluto e che la regola subisce eccezione nel caso in cui la pregnanza dell’illecito commesso dal concorrente non consenta alla Stazione Appaltante di esimersi dal motivare perché lo ritenga affidabile in quanto l’Amministrazione non è tenuta a motivare le ammissioni dei concorrenti, “se su di esse non vi è, in gara, contestazione”; quando invece vi è una contestazione, la motivazione si pone a garanzia delle posizioni d’interesse degli altri partecipanti alla gara.

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Redazione MediAppalti
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