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Come già reiteratamente affermato in molteplici “fonti” tanto dottrinali che Giurisprudenziali, in ambito di modalità di valutazione delle offerte per i casi di offerta economicamente più vantaggiosa, accanto alla possibilità di prevedere soglie minime di sbarramento al punteggio tecnico, si evidenzia la necessità di procedere alla c.d. “riparametrazione” dei punteggi tecnici qualora nessun concorrente raggiunga il massimo del punteggio tecnico previsto nel bando di gara. L’operazione risponde all’esigenza di garantire un rapporto invariabile tra il fattore prezzo ed il fattore qualità, stabiliti nel bando di gara (cfr. Cons. St., sez. V, 12 giugno 2009, n. 3716) (Determinazione A.N.AC. 4/2015).

Tra l’altro la ratio di operatività esplicitata già nel Quaderno di calcolo allegato alla Determinazione 07/2011, punta a veder garantito e non alterato il rapporto prezzo/qualità che la stazione appaltante ha fissato nel bando, attraverso la cosiddetta riparametrazione, la cui effettuazione si suggerisce sia prevista negli atti di gara (in tal senso si veda Parere pre-contenzioso n. 105 del 09/12/2014).

Recente Giurisprudenza, focalizzando l’attenzione sull’assunto per il quale, è possibile non richiamare l’istituto della riparametrazione in quanto l’Amministrazione è mossa dall’intento “di ottenere offerte finalizzate al risparmio di spesa, ferma restando la necessità di miglioramenti tecnico funzionali; invece, applicando la riparametrazione, il rapporto prezzo/qualità si sarebbe invertito, perché modesti miglioramenti tecnici rispetto al progetto base avrebbero comportato l’aggiudicazione alla offerta che poteva comportare maggiori oneri a causa di minori ribassi circa il prezzo” (Consiglio di Stato, sezione V, 13 gennaio 2014, n. 85). Da ciò emerge che l’operazione di riparametrazione si applica in quanto espressamente richiamata in atti, non sussistendo un automatico inserimento della stessa per il fatto di richiamare il ricorso al c.d. allegato P del d.p.r. 207/2010 quale metodo di valutazione dei criteri di offerta in gara. Tutto ciò in quanto, nessuna norma di carattere generale impone, per le gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, l’obbligo della stazione appaltante di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis, mediante il criterio della c.d. doppia riparametrazione.

Secondo assunto fondamentale, è quello per il quale nelle gare con criterio di offerta economicamente più vantaggiosa, l’operazione di parametrazione deve essere espressamente prevista dalla legge di gara per poter essere applicata (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 gennaio 2014, n. 85) e non può tradursi in una modalità di apprezzamento delle offerte facoltativamente introdotta dalla commissione giudicatrice (Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 febbraio 2014, n. 802).

Successiva pronuncia, (Cons. di Stato n. 749 del 25/02/2016), trattando di molteplici aspetti connessi alla modalità applicativa dell’istituto della riparametrazione, afferma il principio per il quale la prima riparametrazione, così come prevista dalla lex di gara, va effettuata anche in presenza di una sola concorrente in gara, innanzitutto perché non esclusa espressamente tale ipotesi dal disciplinare stesso. Riportando l’assunto Giurisprudenziale, si osserva che: “… il risultato di tale operazione, che tende a fissare il valore assoluto dell’offerta, è apprezzabile anche se in gara è rimasta una sola concorrente; a differenza di quanto accade, invece, per la c.d. seconda riparametrazione che ha ragione di operare solo se vi è un termine di paragone. Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio (Cons. St., sez. III, 21 gennaio 2015, n. 205; sez. V, 27 agosto 2014, n. 4359), la discrezionalità che pacificamente compete alla stazione appaltante nella scelta, alla luce delle esigenze del caso concreto, dei criteri da valorizzare ai fini della comparazione delle offerte, come pure nella determinazione della misura della loro valorizzazione, non può non rivestire un ruolo decisivo anche sul punto della c.d. riparametrazione. Questa, infatti, avendo la funzione di preservare l’equilibro fra i diversi elementi – qualitativi e quantitativi – stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell’offerta e, perciò, di assicurare la completa attuazione della volontà espressa al riguardo dalla Stazione appaltante, non può che dipendere dalla stessa volontà, e rientrare quindi già per sua natura nel dominio del potere di disposizione ex ante della stessa Amministrazione. Nella lex specialis l’Amministrazione deve, pertanto, prendere posizione in proposito, stabilendo fino a che punto si imponga la tutela dell’equilibrio astratto corrispondente ai massimali di punteggio da essa stessa rispettivamente contemplati. In definitiva, il Collegio ritiene che, ove sia stata effettuata tale scelta, come nella fattispecie, di riposizionare la valutazione complessiva e assoluta dell’offerta sulla base del coefficiente massimo conseguito, e non vengano contemplate espressamente ex ante eccezioni di sorta, non vi è motivo logico per non ritenere che detto meccanismo di “riparametrazione interna” debba valere anche se una sola è la concorrente rimasta in gara, ai fini della sua ammissibilità.

Queste le indicazioni recenti sull’applicazione di un istituto sempre in continuo divenire, per il quale i margini di operatività transitano necessariamente entro i limiti della definiti dalle “regole” di natura Giurisprudenziale.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Giuseppe Croce
Avvocato specializzato in materia di diritto civile e amministrativo, esperto in materia di appalti pubblici
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