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E’ illegittima l’esclusione della ditta motivata dall’assenza di una dichiarazione sostitutiva attestante che l’offerta fosse stata formulata considerando il “costo del personale”

La dichiarazione relativa al costo del lavoro attiene solo alla valutazione di possibile anomalia dell’offerta ex art. 86 codice di contratti pubblici e che la stazione appaltante potrà effettuare tale valutazione, se del caso, in un momento successivo della procedura, in sede di verifica dell’anomalia. L’omissione di tale dichiarazione non integra alcuna delle cause di esclusione tassativamente previste dal richiamato comma 1 bis dell’articolo 46 del codice dei contratti pubblici, non essendo la stessa espressamente prevista dal medesimo codice, dal relativo regolamento o da altre disposizioni di legge in materia. Infatti, dal punto di vista sostanziale, l’aspetto del costo del lavoro ai fini dell’anomalia dell’offerta non assume significato determinante tale da comportare l’esclusione in quanto, secondo giurisprudenza, il mancato rispetto dei limiti tabellari afferenti il costo del lavoro o, in mancanza, dei valori indicati dalla contrattazione collettiva, non determina l’automatica esclusione dalla gara pubblica dell’impresa alla quale si imputa tale trasgressione ma costituisce un importante indice di anomalia dell’offerta, che dovrà essere verificata mediante un giudizio complessivo di remuneratività, consentendo quindi all’impresa di fornire le proprie giustificazioni in merito (T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 26-02-2011, n. 214; cfr anche Cons. Stato Sez. VI, 29-05-2012, n. 3226; T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 24-05-2012, n. 596; T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 19-04-2012, n. 387);

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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