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L’esclusione dalla gara può essere disposta dall’Amministrazione solo in presenza di una delle fattispecie descritte nel comma 1-bis dell’art. 46 d.lgs. 163 del 2006 o, comunque, in caso di violazione di norme di divieto o di mancato adempimento di obblighi aventi una precisa fonte legislativa o regolamentare

Da una lettura combinata dei due commi dell’art. 46 del d. lgs. 163/2006 si ricava la conclusione che l’esclusione dalla gara può essere disposta dall’Amministrazione solo in presenza di una delle fattispecie descritte nel comma 1-bis (incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, violazione del principio segretezza delle offerte) o, comunque, in caso di violazione di norme di divieto o di mancato adempimento di obblighi aventi una precisa fonte legislativa o regolamentare. In tal modo viene escluso il potere della stazione appaltante di ampliare discrezionalmente la gamma degli adempimenti richiesti a pena di esclusione e, di conseguenza, viene meno il potere di autolimitare il campo di applicazione del dovere di “soccorso istruttorio”.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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