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Esclusione automatica per omessa dichiarazione di gravi illeciti professionali

“come “affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella recente sentenza 7 gennaio 2020, n. 70: «contrariamente a quanto dedotto dalle appellanti, nel caso di omessa dichiarazione è legittimo il provvedimento di esclusione, non sussistendo in capo alla stazione appaltante l’ulteriore obbligo di vagliare la gravità del precedente di cui è stata omessa la dichiarazione, conseguendo il provvedimento espulsivo all’omissione della prescritta dichiarazione, che invece deve essere resa completa ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale e deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla gravità del reato e dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete esclusivamente alla stazione appaltante (ex plurimis, Cons. Stato, V, 2 marzo 2018, n. 1299; III, 13 giugno 2018, n. 3628; III, 29 novembre 2018, n. 6787; V, 25 febbraio 2016, n. 761; V, 28 settembre 2015, n. 4511; III, 29 novembre 2018, n. 6787)»”. … è pur vero che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 28 agosto 2020 ha affermato il principio per cui la condotta reticente, omissiva o mendace tenuta dal ricorrente in relazione a circostanze potenzialmente rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara, della selezione delle offerte e dell’aggiudicazione non determina come conseguenza automatica l’esclusione, occorrendo piuttosto una valutazione da effettuare in concreto, ad opera della stazione appaltante, circa l’effettiva rilevanza di una tale condotta dichiarativa, per le sue concrete caratteristiche, rispetto al contratto di cui si controverte, nonché degli episodi sottostanti non adeguatamente comunicati;

– purtuttavia, nella fattispecie, la condanna in questione, come già rilevato nella fase cautelare, riguarda fatti molto gravi (trattandosi di omicidio colposo ex art. 589, comma 2, c.p. in relazione agli artt. 29 comma 1, 18 comma 1, lett. l), e 3-bis, 37 del d.lgs. n. 81/2008) e, come tale, è idonea ad incidere, secondo l’id quod plerumque accidit, sull’integrità o affidabilità dell’operatore economico, sicché costituisce ragionevole giustificazione della misura sanzionatoria espulsiva adottata dalla stazione appaltante, potendosi intravedere nell’esclusione disposta da OMISSIS2 il risultato, sostanzialmente, del globale giudizio di inaffidabilità dell’operatore (come si desume anche dalle motivazioni poste a base del provvedimento confermativo dell’esclusione, in data 8.5.2020, sub doc. 3 della ricorrente);”

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Redazione MediAppalti
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