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E’ perentorio il termine di dieci giorni fissato dall’art. 48, comma 1, d. lgs. 163/2006

“nell’esegesi della disposizione contenuta nell’art. 48, comma 1, d. lgs. n. 163/2006 – corrispondente al pregresso art. 10, comma 1-quater l. n. 109/1994 – è ormai principio consolidato che il termine di dieci giorni [eventualmente prorogabile ove l’impresa richiedente evidenzi un’oggettiva impossibilità ad osservare il termine, come, ad es., il diniego o il ritardo nel rilascio della richiesta documentazione da parte della p.a.], entro il quale l’impresa offerente, sorteggiata a campione per il controllo in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, è tenuta ad ottemperare alla richiesta della stazione appaltante, ha natura perentoria”.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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