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I requisiti generali devono essere verificati in capo a tutti i soggetti/concorrenti comunque partecipanti alla gara, e quindi anche in capo ai progettisti “individuati” dall’impresa esecutrice dei lavori

Sulla tematica dei progettisti la prevalente giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che non solo i progettisti associati, ma anche quelli indicati ai sensi dell’art. 53, comma 3 del Codice dei Contratti, se di certo non assumono il ruolo di concorrenti, nondimeno partecipano alla gara, apportando al concorrente requisiti da esso non posseduti, con l’evenienza che di detti requisiti il progettista indicato può essere chiamato a dare effettiva dimostrazione ex art. 48 del Codice (così T.A.R. Veneto, sez. I, 14 ottobre 2010, n. 5431). Se tale necessità è stata affermata per i requisiti “speciali”, la stessa sussiste anche per i requisiti “generali”, atteso che gli uni e gli altri concorrono a formare la “legittimazione” all’appalto, sotto profili diversi ma di uguale rilievo.

E’ evidente, infatti, che una cosa è l’individuazione del soggetto, rectius, del concorrente in possesso dei requisiti tecnico – organizzativi necessari per la realizzazione dell’opera (ivi compresa l’attività di progettazione), altra cosa è l’individuazione del concorrente “moralmente affidabile”; la relativa verifica va eseguita nei confronti …”di tutti i soggetti che sono ammessi a partecipare alle gare”.

Pertanto i requisiti generali devono essere verificati in capo a tutti i soggetti/concorrenti comunque partecipanti alla gara, e quindi anche in capo ai progettisti “individuati” dall’impresa esecutrice dei lavori. Ne deriva da quanto sopra detto che anche i progettisti “indicati” erano tenuti, nella specie, alle dichiarazioni di cui all’art. 38 codice contratti.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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