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E’ legittima la commissione giudicatrice nominata in assenza di criteri approvati a “monte” delle procedure di gara rilevando invece, sotto il profilo sostanziale, che la commissione di gara risulti oggettivamente costituita secondo regole di trasparenza e competenza, anche per il caso di nomina di componenti interni

“Il comma 12 dell’art. 216 del D.lgs. n. 50 del 2016, per quanto qui rileva, dispone che “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (…)”. A tal proposito, la giurisprudenza ha più volte ribadito che l’assenza di criteri approvati a “monte” delle procedure di gara da parte della stazione appaltante non determina “ex se” l’illegittimità dell’operato “per il sol fatto della mancata previa formalizzazione di dette regole”, atteso che il succitato comma 12 non deve essere interpretato letteralmente come necessità di un vero e proprio regolamento, rilevando invece, sotto il profilo sostanziale, che la Commissione di gara risulti oggettivamente costituita secondo regole di trasparenza e competenza, anche per il caso di nomina di componenti interni; in buona sostanza, occorre dimostrare che, in concreto, sono mancate le condizioni di trasparenza e competenza (in tal senso cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 4 novembre 2020, n. 6818; id., 10 luglio 2019, n. 4865).”

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Redazione MediAppalti
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