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La previsione inerente al numero massimo di pagine di una relazione tecnica, può dar luogo ad esclusione o all’oscuramento del numero di pagine superiore al limite fissato, se espressamente prevista dalla lex specialis; viceversa sarà necessario provare che le pagine eccedenti abbiano avuto un’effettiva rilevanza a fini valutativi, e cioè occorrerà provare che dall’eccedenza dimensionale dell’offerta il concorrente ha conseguito un vantaggio in danno degli altri. Ai fini della valutazione dell’eccedenza occorrerà anche considerare i margini di discrezionalità eventualmente rimessi ai medesimi operatori economici su alcuni dei parametri redazionali laddove non puntualmente definiti dalla lex specialis.

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Redazione MediAppalti
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