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L’art. 48 comma 15 del codice prevede il conferimento al mandatario della rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto. Questo lascerebbe intendere che il pagamento delle fatture debba essere fatto unicamente nei confronti del mandatario tuttavia, la previsione di cui al comma 16 della predetta norma secondo cui “il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali” consente alla Stazione Appaltante di procedere al pagamento direttamente nei confronti dei mandanti. L’Agenzia delle Entrate conferma che, in caso di raggruppamento temporaneo tra imprese (RTI) disciplinato dal Codice degli appalti, la fatturazione nei confronti della stazione appaltante è un obbligo che deve essere assolto da ogni impresa facente parte del raggruppamento e non a carico esclusivo della mandataria. Gli obblighi di fatturazione, ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 633/1972, nei confronti della stazione appaltante, sono quindi assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza eseguiti da ciascuna. In tal senso si è espressa l’Agenzia con il principio di diritto 17.12.2018, n. 17.

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Redazione MediAppalti
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