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Parere n. 225 del 16/12/2010

PREC 216/10/L

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata EL.AN. srl e istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di San Bartolomeo in Galdo – Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di costruzione della rete fognaria a servizio della “zona Sannico-Carcere Vecchio” e “Lato Valla Rampa Garibaldi”– Importo a base d’asta € 184.056,02 –  S.A.: Comune di San Bartolomeo in Galdo.

1. L’esclusione dalla gara rappresenta un atto dovuto ogni qual volta si presenti un inadempimento di tipo sostanziale, consistente nel mancato pagamento delle contribuzioni dovute all’AVCP, e non un inadempimento di tipo formale.

Un inadempimento meramente formale non può essere considerato dalla stazione appaltante nel bando di gara sic et simpliciter causa di esclusione, senza procedere ad un previo accertamento dell’effettivo versamento dell’importo dovuto all’Autorità. Ne deriva che se è corretto riportare nella lex specialis il contenuto delle istruzioni operative concernenti il versamento del contributo all’Autorità, prevedendo, altresì, l’esclusione in caso di mancato pagamento, non è, invece, corretto, prevedere la medesima sanzione nel caso di violazione meramente formale delle predette istruzioni.

2. La sottoscrizione consente di imputare la dichiarazione negoziale contenuta nell’offerta al suo autore, rendendola vincolante in ogni sua parte e precludendo successive contestazioni in ordine all’effettiva portata dell’impegno contrattuale assunto. La mancanza della sottoscrizione dell’offerta, per le ragioni sopra dette, non è causa di mera irregolarità formale successivamente sanabile e neppure genera semplicemente incertezza riguardo alla provenienza dell’offerta e della documentazione, superabile grazie alla corretta indicazione del mittente sul plico debitamente sigillato e controfirmato contenete l’offerta stessa, bensì crea un problema di imputabilità della volontà negoziale al suo autore, non altrimenti risolvibile.

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