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Parere n. 143 del 20/07/2011

PREC 27/10/L

Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa, fra le quali è riconducibile quella riguardante le dichiarazioni sostitutive ex art. 77 bis D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, si applicano in tutti i casi in cui sia prevista una certificazione, anche in assenza di un espresso richiamo alla norma nel bando

Qualora il bando commini espressamente l’esclusione dalla gara, in conseguenza di determinate prescrizioni, l’Amministrazione è tenuta a darvi precisa ed incondizionata esecuzione, restando preclusa all’interprete ogni valutazione circa la rilevanza dell’inadempimento, la sua incidenza sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa Amministrazione si è autovincolata al momento del bando.

Tuttavia, le disposizioni in materia di documentazione amministrativa, fra le quali è riconducibile quella riguardante le dichiarazioni sostitutive ex art. 77 bis D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, si applicano in tutti i casi in cui sia prevista una certificazione, ivi compresi quelli concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolati da norme speciali; pertanto, le prescrizioni dei bandi e degli altri atti regolatori di gare per la scelta del migliore contraente da parte delle pubbliche amministrazioni, vanno sempre intese nel senso che, in assenza di un espresso richiamo alla norma appena citata, deve ammettersi la certificazione semplificata e sostitutiva prevista dal menzionato D.P.R. n. 445, salva sempre la possibilità, per la stazione appaltante, di accertare la sussistenza del requisito cui la dichiarazione è preordinata (cfr. in tal senso: Cons. St., sez. V, 24 agosto 2006, n.4972; sez. V, 10 dicembre 2003, n.8139).

Ne consegue che è illegittima l’esclusione di un concorrente da una gara pubblica dovuta alla presentazione della sola dichiarazione sostitutiva e non anche dell’apposita certificazione prescritta dal bando, stante la piena equiparazione ad probationem tantum sul piano normativo, fra certificato e dichiarazione sostitutiva in materia di documentazione dei requisiti di partecipazione a procedure concorsuali per l’affidamento di un appalto, ex art. 77 bis del D.P.R. 445/2000 (cfr.: TAR Lazio, Roma, sez. II, 11 dicembre 2006, n.14126).

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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