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Parere n. 144 del 20/07/2011

PREC 33/10/L

Legittimamente la Commissione di gara ha proceduto all’esclusione del concorrente in applicazione di una specifica clausola della lex specialis che prevedeva a pena di eslcusione l’obbligo di produrre copia della lettera d’invito sottoscritta in ogni foglio per accettazione

La funzione della sottoscrizione dei documenti di gara quali il bando, il capitolato, la lettera d’invito, ecc. è quella di rendere riferibili le prescrizioni di gara al dichiarante che resta così vincolato al rispetto degli impegni assunti, e l’omissione di tale adempimento è tanto più sostanziale e insanabile, se prevista, come nel caso di specie, a pena di esclusione.

Nel caso in esame, la lettera d’invito sottoscritta per accettazione da parte dell’impresa concorrente risultava carente dell’ultima pagina, ovvero  quella riportante, tra l’altro, data e firma del Responsabile del Settore; tale circostanza, come sottolineato dalla Stazione Appaltante nelle proprie controdeduzioni, a prescindere dal fatto che le pagine della lettera d’invito non fossero numerate, avrebbe dovuto indurre la società istante, nell’ambito di un comportamento di ordinaria diligenza, a richiedere l’integrazione del documento ricevuto, evidentemente carente di un elemento così rilevante.

Legittimamente la Commissione di gara ha proceduto all’esclusione del concorrente in applicazione di una specifica clausola della lex specialis che prevedeva a pena di eslcusione l’obbligo di produrre copia della lettera d’invito sottoscritta in ogni foglio per accettazione.

Del resto, la previsione dell’obbligo di produrre copia della lettera d’invito debitamente sottoscritta corrisponde ad una esigenza specifica dell’Amministrazione di presa d’atto di avvenuta accettazione delle condizioni ivi previste e dunque la mancata produzione di copia integrale di tale documento sottoscritto costituisce omissione non irrilevante, tanto più che le disposizioni di gara erano assolutamente inequivoche nel prevedere tanto la doverosità dell’allegazione di parte quanto le conseguenze sanzionatorie dell’eventuale inadempimento.

In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa stabilendo che “In presenza di documentazione del tutto mancante o fisicamente incompleta, o assolutamente inidonea, o non corrispondente a quella prevista, ovvero ancora, in caso di mancanza delle prescritte sottoscrizioni, non è consentita la regolarizzazione o l’integrazione della documentazione, atteso che, in caso contrario, si verrebbe a realizzare una palese violazione della par condicio rispetto alle imprese concorrenti che abbiano invece puntualmente rispettato la disciplina prevista dalla lex specialis”(Cfr.TAR Bolzano n.308/2009 citando Cons. Stato, Sez. V, 17.9.2008, n. 4397; 16.7.2007, n. 4027 e 6.3.2006, n. 1068; T.A.R. Napoli, Sez. I, 23.4.2009, n. 2146 e n. 2148; T.A.R. Bologna, Sez. I, 11.9.2008, n. 3967; T.A.R. Firenze, Sez. II, 7.3.2008, n. 272).

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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