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Ai fini della dimostrazione del requisito di idoneità professionale rileva l’attività prevalente (e non quella secondaria) risultante dal certificato camerale

Ai fini dell’iscrizione nel Registro, l’impresa deve obbligatoriamente indicare l’attività prevalente (primaria o principale esercitata), essendo questa quella che individua ontologicamente la tipologia di azienda, mentre l’attività secondaria viene inserita a fini descrittivi e di completezza informativa. È evidente, dunque, che per attività “inerente” si debba necessariamente intendere l’attività prevalente (o principale) esercitata e non certo la secondaria, essendo la prima l’unica attività che rileva ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese e ciò anche in ossequio alla ratio della lex specialis di gara, nonché dell’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006, che è quella di garantire l’effettivo possesso dei requisiti di idoneità professionale. A conferma di quanto appena rilevato, la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Sez. III, sent. n. 6968 del 28 dicembre 2011) afferma che ai fini dell’apprezzamento del possesso del requisito di partecipazione, provato tramite iscrizione al Registro delle Imprese, va presa in considerazione l’attività prevalente d’impresa e non quella secondaria risultante dal certificato camerale. Ora, non v’è dubbio che dal certificato della CCIAA della GSI emerge che l’attività principale da questa svolta non è attinente all’oggetto dell’appalto.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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