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Parere n. 77 del 09/05/2013

PREC 55/13/S.O.L.

E’ legittima l’esclusione del concorrente che abbia omesso di indicare i costi della sicurezza aziendali, in caso di omessa previsione della lex specialis, in quanto onere derivante direttamente dalla legge

E’  oramai principio consolidato, sia in giurisprudenza sia presso questa AVCP, quello secondo cui, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sia l’amministrazione nella predisposizione degli atti di gara sia i concorrenti in sede di formulazione dell’offerta, sono tenuti ad indicare i costi relativi  alla sicurezza (Consiglio di Stato, sez. III, n. 5421 del 3 ottobre 2011 e n.  4330 del 15 luglio 2011, nonché da ultimo n. 212 del 19 gennaio 2012, che conferma TAR Lazio, Roma, sez. III Quater,  n. 3620 del 27 aprile 2011, T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 18-10-2011, n. 992; Determinazione AVCP n. 3 del 5 marzo 2008; AVCP Parere n. 105 del 27.05.2010). Per  quanto riguarda i costi di sicurezza aziendali – posto che quelli da interferenze sono oggetto di previsione obbligatoria a cura della stazione appaltante nel Duvri – gli artt. 86, comma 3-bis e 87, comma 4, del d. lgs. n. 163 del 2006 impongono, pertanto, la loro obbligatoria previsione, con specifico onere da imporre ai concorrenti, sia nella “predisposizione delle gare di appalto” (e quindi nella predisposizione della  documentazione di gara), sia in sede di formulazione e presentazione dell’offerta economica. E  proprio con riferimento alla formulazione dell’offerta economica, l’indicazione dei costi c.d. specifici (o aziendali), unitamente alle altre voci di prezzo di  detta offerta, consente alla stazione appaltante di effettuare una puntuale valutazione della congruità dell’offerta, anche ai fini dell’eventuale giudizio di anomalia della stessa. Peraltro, l’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (recante norme in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro), emanato in attuazione della delega prevista dall’art. 1, comma 1, della legge n. 123 del  2007, stabilisce che, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte, nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza, “che deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei  lavori, dei servizi o delle forniture”.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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