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La comunicazione via fax è sempre legittima anche se non prevista esplicitamente nel bando di gara

La comunicazione avvenuta via fax al numero indicato espressamente dalla ricorrente in sede di gara per ricevere la documentazione riguardante la procedura in oggetto, è strumento pienamente idoneo a garantire l’effettività della comunicazione stessa come affermato unanimemente dalla giurisprudenza anche della Sezione (cfr. per tutte, Sez. V 19.06.2009, n. 4032).

Infatti, va esclusa la necessità di una esplicita previsione del bando di gara ai fini dell’ammissibilità della comunicazione via fax, essendo ormai principio pacifico che trattasi di uno strumento di comunicazione ammissibile in via ordinaria.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.